Cassazione Civile, Ordinanza n. 18244/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (aggiudicatario)
La controversia
Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare, dopo l'emissione del decreto di trasferimento del cespite in favore dell'aggiudicatario e l'attuazione dell'ordine di liberazione da parte del custode giudiziario, la debitrice esecutata chiese di poter asportare i beni mobili e gli arredi presenti nell'immobile staggito. Il giudice dell'esecuzione rigettò l'istanza ritenendola tardiva. La debitrice propose ricorso per cassazione articolando due motivi, entrambi dedotti come violazione di legge: lamentava la mancata notificazione dell'intimazione all'asporto dei beni e la mancata considerazione di una comunicazione PEC inviata al custode giudiziario. Le parti intimate non svolsero difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il provvedimento del giudice dell'esecuzione, pur avente natura ordinatoria e astratta idoneità lesiva, era suscettibile di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; di conseguenza non poteva qualificarsi come definitivo ai fini del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. La presenza di tale rimedio ordinario di controllo nel processo esecutivo esclude l'ammissibilità del ricorso per cassazione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno difeso. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario per cassazione è ammesso solo contro provvedimenti decisori e definitivi; se esiste un rimedio ordinario di controllo nel processo esecutivo, difetta il requisito della definitività.
L'opposizione agli atti esecutivi è il rimedio generale e residuale per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che incidano sul processo e siano potenzialmente lesivi; quando è esperibile, esclude il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
Richiamato per il procedimento camerale in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In presenza dell'inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel processo esecutivo il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è inammissibile quando il provvedimento impugnato è astrattamente suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, perché la previsione di tale rimedio impedisce di attribuire al provvedimento carattere di definitività.
- L'opposizione ex art. 617 c.p.c. costituisce lo strumento generale e residuale di controllo di ogni provvedimento del giudice dell'esecuzione che incida concretamente sul procedimento e abbia potenzialità lesiva, a prescindere dal tipo di vizio dedotto.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione occorre la contemporanea presenza di decisorietà e definitività; la sola incidenza sui diritti delle parti non basta se l'ordinamento prevede un rimedio endoprocessuale specifico.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e le parti intimate non svolgono difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, ove dovuto, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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