Ordinanza n. 107/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza non definitiva n. 109 del 5/02/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento dell’ASP e del Commissario ad acta rispetto alla sentenza non definitiva n. 109/2024, che aveva imposto la conclusione del procedimento di verifica delle prestazioni ambulatoriali rese dal 2017 al 2019 e la decisione espressa sulla stipula dei contratti
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto istanza ex art. 117 c.p.a. deducendo che, nonostante la sentenza non definitiva n. 109 del 5 febbraio 2024 e la nomina di un Commissario ad acta, non era stata adottata alcuna determinazione in esecuzione dell’ordine giudiziale. Ha rappresentato lo sviluppo delle interlocuzioni con il Commissario, insediatosi l’8 aprile 2024, e ha chiesto la fissazione di un nuovo termine perentorio per la conclusione delle attività, con precisazione dell’oggetto delle verifiche e avvertimento della possibile sostituzione del Commissario; in subordine, ne ha chiesto l’immediata sostituzione. L’istanza non è stata notificata all’ASP.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso definitivamente l’istanza, lasciando impregiudicate le questioni di rito, di merito e sulle spese. Ha rilevato che, nei termini già assegnati, il Commissario ad acta non ha documentato l’espletamento dell’incarico e non risulta avere chiesto né ottenuto una proroga. Ha quindi disposto un incombente istruttorio: il Commissario dovrà depositare tramite PAT, entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte se anteriore, una relazione, eventualmente corredata da documenti, contenente chiarimenti sui fatti di causa e sullo stato del procedimento. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 aprile 2026. L’ordinanza dovrà essere comunicata anche all’ASP, benché non costituita, e al Commissario ad acta.
Norme richiamate
istanza ex art. 117 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell’istanza proposta per reagire alla mancata esecuzione del comando giudiziale; il TAR non ne definisce ancora l’applicazione nel merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta non documenta l’esecuzione dell’incarico entro il termine assegnato e non risulta aver ottenuto una proroga, il giudice può disporre un’apposita istruttoria imponendo il deposito di una relazione sullo stato del procedimento e sui fatti rilevanti, eventualmente corredata da documenti.
- La richiesta di sostituzione del commissario ad acta non deve essere necessariamente decisa in via immediata: il giudice può prima acquisire chiarimenti istruttori sull’attività svolta e sullo stato dell’esecuzione, riservando ogni decisione successiva.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può comunicare l’ordinanza e gli incombenti anche all’amministrazione non costituita e al commissario ad acta, in quanto soggetti direttamente coinvolti nell’esecuzione del comando giudiziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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