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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13616/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione immobiliare promossa da un fallimento nei confronti di una socia illimitatamente responsabile di una società già destinataria di decreto ingiuntivo. La debitrice ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., sostenendo che il creditore non avesse diritto di procedere esecutivamente per l'intero importo richiesto e invocando una diversa lettura della precedente sentenza del Tribunale che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione; in appello la debitrice aveva ottenuto una rideterminazione dell'importo dovuto, perché la Corte d'appello aveva interpretato la sentenza monitoria come se il titolo esecutivo fosse la sentenza di rigetto dell'opposizione e non il decreto ingiuntivo ormai definitivo. La curatela fallimentare ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 112, 132, 156, 161 e 653 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., oltre a nullità della sentenza e falsa applicazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la nullità della sentenza di primo grado nonostante la denunciata discrasia tra motivazione e dispositivo e avesse illegittimamente ritenuto inefficace il decreto ingiuntivo opposto, pur in presenza di una sentenza che aveva espressamente rigettato l'opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che, dopo il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo esecutivo non è la sentenza che rigetta l'opposizione, ma il decreto ingiuntivo che, per effetto di quel rigetto, acquista efficacia esecutiva e, se non impugnato, passa in giudicato. Ha aggiunto che l'eventuale contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza resa sull'opposizione non consente, una volta che la sentenza non sia stata impugnata con i mezzi propri, di rimettere in discussione il contenuto del titolo monitorio. Di conseguenza, la decisione della Corte d'appello, che aveva ridotto la somma eseguibile interpretando la sentenza di rigetto come titolo esecutivo, è stata cassata. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    disciplina l'opposizione all'esecuzione proposta dalla debitrice esecutata avverso il diritto del creditore di procedere in via esecutiva.

  • art. 653, comma 1, c.p.c.

    in caso di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il decreto acquista efficacia esecutiva; il titolo esecutivo resta il decreto ingiuntivo e non la sentenza di rigetto.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro di censura della decisione impugnata per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per le nullità processuali denunciate nel ricorso.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato per contestare la validità della sentenza e dei suoi effetti.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione all'efficacia del giudicato formatosi sulla sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    individua i vizi dedotti in cassazione, cioè violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c.

    consente il rinvio al giudice di merito per nuovi accertamenti in fatto.

Massime di principio

  • A seguito del rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo esecutivo è il decreto ingiuntivo stesso, che acquista efficacia esecutiva; la sentenza che respinge l'opposizione non sostituisce il decreto come fonte del diritto di procedere in executivis.
  • Una volta che la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo non sia stata impugnata con i mezzi propri, eventuali incongruenze tra motivazione e dispositivo non consentono di rimettere in discussione il contenuto del titolo monitorio divenuto definitivo.
  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il giudice deve verificare il titolo esecutivo effettivamente esistente e la sua portata, senza confondere la sentenza resa sull'opposizione al decreto con il decreto ingiuntivo ormai munito di efficacia esecutiva.
  • L'interpretazione del titolo esecutivo non può trasformarsi in una rivalutazione indiretta di una sentenza passata in giudicato che ha definito l'opposizione a decreto ingiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveDecreto ingiuntivo
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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