Cassazione Penale, Ordinanza n. 19913/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'interessato ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile il suo appello per difetto dell'indicazione dei motivi di impugnazione, richiamando gli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 c.p.p. Nel ricorso per cassazione ha dedotto la nullità della notifica della sentenza di appello e, in sostanza, l'omessa comunicazione all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado. Ha sostenuto che, nel corso del primo grado, egli era detenuto per altra causa e aveva rinunciato a comparire, sicché sarebbe stata errata l'indicazione, contenuta nella sentenza di primo grado, di una sua posizione di "libero assente". La Corte di cassazione ha però rilevato che tale motivo non censurava in alcun modo la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, che riguardava esclusivamente l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei motivi.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
La Corte richiama la norma sul contenuto dell'atto di impugnazione, evidenziando che l'appello era stato dichiarato inammissibile perché privo dell'indicazione dei motivi.
È richiamato quale base normativa della declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti formali dell'impugnazione.
È applicato per conseguire alla declaratoria di inammissibilità la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione di un'impugnazione inammissibile.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
È citata come precedente in tema di valutazione della colpa del ricorrente per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, poiché manca di specifica attinenza al fondamento della decisione censurata.
- La deduzione di vizi relativi alla notifica o alla comunicazione degli atti non consente di superare la declaratoria di inammissibilità se l'ordinanza impugnata si fonda su un autonomo e diverso presupposto, come il difetto di motivi dell'appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità deve applicare le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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