Cassazione Penale, Sentenza n. 06227/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Lucca ha revocato la sospensione condizionale della pena, concessa con sentenza irrevocabile del Tribunale di Palermo in data 04/06/2021, ritenendo che il condannato non avesse fornito giustificazioni sul mancato risarcimento del danno. Khazar ha impugnato l'ordinanza con tre motivi: 1) vizio di procedimento per mancato avviso dell'udienza camerale al difensore di fiducia nominato il 18/06/2025; 2) violazione del principio del ne bis in idem, deducendo che la questione esecutiva era già stata valutata dalla Corte d'Appello di Palermo il 23/01/2024, con acquisizione di dichiarazioni del condannato e rinuncia della Procura Generale alla revoca; 3) vizio di motivazione per omessa valutazione delle giustificazioni già rese nella procedura innanzi alla Corte di Appello di Palermo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto che l'avviso di fissazione dell'udienza debba essere notificato al difensore che aveva tale qualità al momento della fissazione (la nomina fiduciaria è intervenuta il giorno successivo). Ha però accolto i secondi e terzi motivi: il Tribunale di Lucca non ha considerato l'esistenza di una precedente procedura esecutiva e le dichiarazioni raccolte dalla Questura che attestavano una presunta assoluta impossibilità di adempiere. Ne è derivata una incompletezza cognitiva e la affermazione del Tribunale secondo cui Khazar non avrebbe fornito giustificazioni non è conforme al contenuto degli atti. La Corte ha richiamato che l'assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice dell'esecuzione, impedisce la revoca del beneficio. Ha dunque annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lucca, con acquisizione degli elementi di conoscenza anche ai sensi dell'art. 666 comma 5 cod. proc. pen. (il Procuratore Generale aveva concluso per l'accoglimento del ricorso).
Norme richiamate
art. 666 comma 5 cod. proc. pen.
Il provvedimento richiama l'obbligo del giudice dell'esecuzione di acquisire nuovi elementi conoscitivi, anche alla luce del decorso del tempo; tali acquisizioni erano necessarie nel caso concreto vista la precedente procedura esecutiva sullo stesso oggetto.
Sez. U n. 24630 del 26.03.2015, Rv 263600-01
Principio interpretativo secondo cui l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere inviato al difensore che aveva la qualità di difensore di fiducia al momento della fissazione; la nomina intervenuta dopo la fissazione non crea un vizio di notifica.
Sez. I n. 43905 del 14.10.2013, Rv 257587-01
Giurisprudenza consolidata che stabilisce che l'accertamento dell'assoluta impossibilità di adempiere, operato dal giudice dell'esecuzione, impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale subordinata al risarcimento non può essere decisa senza valutare compiutamente eventuali precedenti procedimenti esecutivi sullo stesso oggetto e le risultanze già acquisite; il giudice dell'esecuzione deve acquisire nuovi elementi se necessario.
- Se risulta accertata l'assoluta impossibilità di adempiere, la revoca del beneficio è impedita; l'accertamento dell'impossibilità deve essere concreto e valutato dal giudice dell'esecuzione.
- L'avviso di fissazione dell'udienza deve essere inviato al difensore che aveva la qualifica al momento della fissazione: la nomina del difensore intervenuta dopo la fissazione non configura automaticamente un vizio procedurale.
- Quando siano emersi elementi precedenti che attestano la non contestata impossidenza, il giudice dell'esecuzione è tenuto a integrarli o a motivare perché tali elementi non siano più ritenuti rilevanti, anche con riferimento al decorso del tempo.
- In presenza di dati contrastanti o di precedenti valutazioni favorevoli al condannato, il giudice dell'esecuzione deve motivare adeguatamente la decisione di revoca e, se necessario, acquisire ulteriori prove o informazioni ai sensi dell'art. 666 c.5 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06120/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06121/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06122/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06123/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06124/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06126/2026 del 16/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →