Ordinanza n. 12021/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DM RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - (K10/-OMISSIS-)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Nella camera di consiglio istruttoria il Collegio ha verificato la persistenza dell'interesse alla decisione, la completezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il Collegio ha accertato che persiste l'interesse della ricorrente alla decisione, che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato ai sensi dell'art. 46 c.p.a., che la ricorrente ha depositato documentazione integrativa e che non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio. Non è stata quindi definita la domanda di annullamento nel merito. Il fascicolo è stato trasmesso al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
Il deposito del fascicolo del procedimento da parte dell'amministrazione è stato considerato ai fini della verifica della compiuta istruzione della causa.
artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il Collegio richiama il divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, nel contesto della calendarizzazione delle cause nelle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate insieme alla normativa nazionale a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle udienze camerali istruttorie finalizzate allo smaltimento dell'arretrato, il giudice può verificare preliminarmente la persistenza dell'interesse a ricorrere, la compiutezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori esigenze di integrazione del contraddittorio, rinviando la definizione della controversia alla successiva udienza di smaltimento quando tali condizioni risultino soddisfatte.
- Quando l'interesse alla decisione persiste, l'amministrazione ha depositato il fascicolo del procedimento e non risultano ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il fascicolo può essere trasmesso al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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