Cassazione Penale, Ordinanza n. 18672/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione con cui era stata revocata la sospensione condizionale della pena in precedenza concessa con sentenza irrevocabile. La revoca era stata disposta perché il soggetto aveva riportato una nuova condanna per un reato commesso in data successiva alla prima sentenza. Con l'unico motivo si deduceva violazione di legge in relazione all'art. 168, comma 1, n. 2, c.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione avesse in realtà applicato la revoca prevista dall'art. 168, comma 1, n. 1, c.p., collegandola alla commissione di un altro delitto entro cinque anni dalla irrevocabilità della prima sentenza. La difesa richiamava un precedente di legittimità ritenuto però non pertinente, perché riferito a una ipotesi diversa, cioè a seconda condanna per delitto anteriormente commesso e revoca ex art. 168, comma 1, n. 2, c.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza. Ha chiarito che, nel caso di reato commesso successivamente a quello oggetto della prima sospensione condizionale, il termine quinquennale rilevante per la revoca va computato dal passaggio in giudicato della prima sentenza, ma riguarda la data di commissione del secondo reato e non la data di irrevocabilità della sentenza che lo accerta. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della revoca della sospensione condizionale quando il soggetto commette un altro delitto entro cinque anni dal passaggio in giudicato della prima sentenza; il termine quinquennale riguarda la data di commissione del secondo reato.
invocato dalla difesa, ma ritenuto inconferente rispetto al caso concreto; la norma è pertinente a una diversa ipotesi di revoca.
norma che disciplina la sospensione condizionale della pena, concessa con la prima sentenza poi revocata.
Massime di principio
- In materia di revoca della sospensione condizionale della pena, quando la revoca dipende dalla commissione di un nuovo delitto successivo al primo fatto, il termine di cinque anni va riferito alla data di commissione del secondo reato e non alla data di irrevocabilità della sentenza che lo accerta.
- Il richiamo a precedenti di legittimità è utile solo se riferito alla medesima fattispecie normativa: un arresto concernente la revoca ex art. 168, comma 1, n. 2, c.p. non è spendibile per contestare una revoca fondata su una diversa ipotesi applicativa.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura si fonda su una lettura errata del provvedimento impugnato e su un motivo manifestamente infondato rispetto alla corretta ricostruzione della fattispecie.
- La revoca della sospensione condizionale può essere disposta dal giudice dell'esecuzione quando risulti la sussistenza delle condizioni legali, e la contestazione difensiva deve misurarsi con la concreta ipotesi applicata, non con una diversa previsione astratta.
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