Cassazione Civile, Ordinanza n. 01381/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e IVA nei confronti di un agente e rappresentante di prodotti farmaceutici per l'anno d'imposta 2010. L'Ufficio aveva ripreso a tassazione spese per carburante e per sponsorizzazioni, ritenendole non deducibili ai fini delle imposte dirette e non detraibili ai fini IVA. In primo grado l'annullamento era stato solo parziale; la CTR, invece, aveva annullato integralmente l'atto: da un lato aveva ritenuto che le spese di sponsorizzazione fossero assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria/inerenza al ricorrere di determinate condizioni, ravvisate nel caso concreto sulla base di contratto, pagamenti e fotografie; dall'altro aveva considerato insufficienti, come prova dell'inesistenza delle operazioni di carburante, le dichiarazioni di terzi rese dai responsabili degli impianti, reputandole meri indizi non corroborati da ulteriori elementi. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione alla sponsorizzazione, valorizzando modalità di pagamento, di esecuzione e sproporzione economica; (2) violazione degli artt. 109 TUIR, 19 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c. in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, sostenendo che, una volta forniti indizi di fittizietà, il contribuente avrebbe dovuto dare prova contraria piena e non solo probabilistica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché le doglianze dell'Ufficio si risolvevano in una critica alla valutazione di merito compiuta dalla CTR e, in parte, in fatti privi del requisito di decisività; ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la CTR aveva correttamente valutato la consistenza indiziaria delle dichiarazioni di terzi e ritenuto che l'Ufficio non avesse ancora assolto l'onere di fornire elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti idonei a far scattare l'inversione dell'onere probatorio. La decisione di merito che annullava integralmente l'avviso è quindi rimasta ferma, con condanna dell'Agenzia alle spese. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione è configurabile solo se il fatto asseritamente omesso era decisivo in senso rigoroso, cioè tale che, se esaminato, avrebbe condotto con certezza a una diversa soluzione della lite; non basta una critica delle prove o una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge è infondato se censura in realtà la valutazione del materiale probatorio e non l'applicazione della norma sostanziale o processuale.
È richiamato come norma sulla deducibilità dei costi; la Corte ribadisce che, in caso di operazioni ritenute fittizie, il tema centrale resta la prova della loro effettiva esistenza.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato in materia di detrazione IVA; la Corte conferma che la detrazione non spetta se l'operazione è oggettivamente inesistente, una volta adeguatamente provata la fittizietà dall'Ufficio.
È richiamato per l'onere della prova: incombe sull'Amministrazione provare la fittizietà dell'operazione con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; solo dopo l'assolvimento di tale onere grava sul contribuente la prova contraria rigorosa.
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
L'inesistenza di passività dichiarate può essere desunta anche da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità di prova certa.
art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato quale norma di coordinamento per la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Le false indicazioni ai fini IVA possono essere desunte anche da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, senza che sia necessaria una prova certa dell'Ufficio.
È richiamato implicitamente nel ragionamento sulle presunzioni; la Corte osserva che la censura dell'Ufficio non attacca correttamente la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi.
Le dichiarazioni dei terzi, da sole, hanno normalmente valore indiziario e per assurgere a prova presuntiva devono essere corroborate da altri elementi gravi, precisi e concordanti.
La memoria depositata, sebbene oltre il termine a seguito di avviso non tempestivamente utile al difensore, ha efficacia sanante del mancato rispetto del termine per il deposito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Non si applica l'ulteriore contributo unificato alla parte soccombente quando essa sia un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere trasformato in una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; il fatto non esaminato deve avere una decisività certa e non meramente ipotetica.
- Le dichiarazioni rese da terzi nel processo tributario hanno di regola valore indiziario e possono fondare l'accertamento solo se inserite in un quadro probatorio complessivo dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve prima fornire elementi presuntivi idonei a dimostrare la fittizietà dell'operazione; solo dopo si sposta sul contribuente l'onere di una prova contraria rigorosa dell'effettività.
- La mera regolarità formale della documentazione contabile o dei mezzi di pagamento non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'esistenza reale di operazioni che l'Ufficio abbia validamente contestato come fittizie.
- Se il giudice di merito valuta correttamente la consistenza degli indizi e ritiene che questi non raggiungano la soglia della presunzione semplice, la relativa statuizione è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o dell'effettivo omesso esame di un fatto decisivo.
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