Cassazione Penale, Sentenza n. 35309/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’indagato ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del 27 febbraio 2026 con cui il GIP del Tribunale di Catania aveva convalidato il fermo e applicato la custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990. La nuova misura era stata adottata dopo che il Tribunale del riesame, il 25 febbraio 2026, aveva dichiarato inefficace la precedente ordinanza cautelare dell’11 febbraio 2026 ai sensi dell’art. 309, comma 10, c.p.p. Il ricorrente, con un unico motivo rubricato come violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione all’art. 309, comma 10, c.p.p., ha sostenuto che la motivazione sulle eccezionali esigenze cautelari fosse apodittica e insufficiente: il GIP avrebbe valorizzato il quantitativo di droga e ipotetici legami con trafficanti e criminalità organizzata, senza considerare che l’indagato era incensurato, presente in Italia dal 2024, privo di carichi pendenti e con esperienze sportive e lavorative. Ha inoltre contestato che non fosse stata adeguatamente motivata la sostanziale certezza della reiterazione del reato in caso di mancata rinnovazione della misura. La Corte ha rilevato che il ricorso diretto era consentito, ai sensi dell’art. 311, comma 2, c.p.p., soltanto per violazione di legge e che le censure denunciavano in realtà insufficienza o incompletezza della motivazione, non motivazione mancante o apparente. Ha comunque ritenuto manifestamente infondata la doglianza: l’indagato era stato sorpreso mentre trasportava, in un veicolo appositamente modificato, 44,08 kg lordi di cocaina suddivisi in 38 panetti; la quantità e le modalità del trasporto consentivano logicamente di desumere l’inserimento fiduciario in contesti organizzati e un pericolo eccezionale che giustificava la misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché, nonostante la rubrica di violazione di legge, esso censurava l’adeguatezza e la completezza della motivazione, profili non deducibili con il ricorso diretto per cassazione previsto dall’art. 311, comma 2, c.p.p., che ammette la sola violazione di legge; in tale ambito rientrano la motivazione mancante o apparente, non quella insufficiente, incompleta o illogica. La censura è stata inoltre ritenuta manifestamente infondata nel merito: le eccezionali esigenze cautelari richieste dall’art. 309, comma 10, c.p.p. non presuppongono elementi nuovi o un quid pluris rispetto alla situazione precedente, e possono essere desunte dagli elementi già disponibili. Il trasporto di 44,08 kg lordi di cocaina, in 38 panetti e a bordo di un veicolo modificato, permetteva di inferire logicamente l’inserimento dell’indagato in contesti organizzati e un pericolo imminente e grave per la collettività. La Corte ha escluso la conversione del ricorso in richiesta di riesame, poiché la facoltà di scelta tra i mezzi di impugnazione era stata consumata. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen. e, dunque, è ammissibile solo per violazione di legge.
Il ricorso diretto per cassazione contro l’ordinanza cautelare è ammissibile soltanto per violazione di legge; la motivazione mancante o apparente rientra in tale nozione, mentre non vi rientrano le censure di insufficienza, incompletezza o illogicità.
Come è noto, infatti, le eccezionali esigenze cautelari che, nei casi di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., consentono di rinnovare la misura cautelare che abbia perso efficacia non richiedono un "quid pluris" rispetto alla situazione precedente, né la necessità di elementi nuovi o sopravvenuti, pur se non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano, piuttosto, in un'esposizione al pericolo per la collettività di consistenza tale da non risultare superabile se non con l'emissione di una misura coercitiva.
La rinnovazione della misura divenuta inefficace richiede esigenze cautelari di intensità eccezionale, ma non elementi nuovi o un aggravamento rispetto alla situazione precedente; il pericolo deve essere tale da non poter essere fronteggiato se non mediante una misura coercitiva.
In tema di riesame di misure cautelari personali, le "eccezionali esigenze cautelari" che, ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod, proc. pen., consentono la rinnovazione della misura dichiarata inefficace, possono essere desunte dai medesimi elementi già sussistenti al momento dell'emissione della prima ordinanza, non essendo a tal fine necessario un "quid pluris" rispetto alle esigenze che fondavano la misura perenta o la ricorrenza di elementi nuovi sopravvenuti, e si distinguono da quelle ordinarie per il grado di pericolo, che deve superare la concretezza e l'attualità richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen. per raggiungere la soglia della sostanziale certezza che l'indagato, ove non sottoposto a misure coercitiva, continui nella commissione di delitti della specie di quello per cui si procede.
Per rinnovare una misura inefficace, il pericolo deve superare la concretezza e l’attualità richieste per le ordinarie esigenze cautelari e raggiungere una soglia di sostanziale certezza di prosecuzione nella commissione di delitti della stessa specie, qualora non sia applicata una misura coercitiva.
In tema di misure cautelari personali, le "eccezionali esigenze cautelari" che - ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., per come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 - consentono di procedere alla rinnovazione della misura nel caso di perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa dovuta all'impossibilità del Tribunale di addivenire, per ragioni formali, ad una decisione nel merito sulla richiesta di riesame, si identificano nella "imminenza del pericolo", inteso come elevata probabilità non soltanto della commissione delle condotte (reiterazione di ulteriori reati, fuga, inquinamento probatorio) che si intende prevenire, ma altresì delle concrete occasioni per la commissione di tali condotte (Sez. 6, n. 8515 del 04/11/2016, dep. 2017, Rv. 269540-01: in motivazione, si è osservato che il grado di intensità cautelare preteso dalla disposizione citata deve ritenersi intermedio rispetto ai due estremi individuati nelle "ordinarie" esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e nelle "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" che fondano, ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen. e dell'art. 89 d.P.R. 309/1990, l'esclusiva necessità della custodia in carcere).
La soglia delle esigenze cautelari eccezionali che consente la rinnovazione si colloca tra le esigenze ordinarie e quelle di eccezionale rilevanza che fondano l’esclusiva necessità del carcere.
Va al riguardo precisato che il collegio ha ritenuto comunque di aderire e dare continuità all'orientamento secondo il quale il ricorso diretto per cassazione contro ordinanze che dispongono una misura coercitiva proposto per motivi non consentiti è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., sicché non può operare la sua conversione in richiesta di riesame, avendo il ricorrente già consumato, con esso, la facoltà di scelta tra i diversi mezzi di impugnazione a sua disposizione.
Il ricorso diretto per cassazione contro un’ordinanza che dispone una misura coercitiva, se proposto per motivi non consentiti, è inammissibile e non può essere convertito in richiesta di riesame, poiché la scelta del mezzo di impugnazione è già stata esercitata.
Massime di principio
- Nel ricorso diretto per cassazione contro un’ordinanza cautelare, consentito per la sola violazione di legge, la censura di motivazione rileva se questa è mancante o apparente; non è sufficiente lamentare che sia insufficiente, incompleta o illogica.
- Le eccezionali esigenze cautelari che consentono di rinnovare una misura divenuta inefficace ai sensi dell’art. 309, comma 10, c.p.p. possono fondarsi sugli stessi elementi già disponibili al momento della prima ordinanza: non sono necessari fatti nuovi né un quid pluris rispetto alla situazione precedente.
- Le esigenze cautelari eccezionali richiedono un pericolo più intenso di quello ordinario, prossimo alla sostanziale certezza che, senza una misura coercitiva, l’indagato prosegua nella commissione di delitti della stessa specie; la valutazione può riguardare anche le concrete occasioni di realizzazione delle condotte temute.
- Il trasporto di un quantitativo eccezionalmente elevato di stupefacente, con modalità indicative di un inserimento organizzato, può costituire una base logica per desumere un pericolo eccezionale per la collettività e giustificare la rinnovazione della misura coercitiva.
- Il ricorso diretto per cassazione contro un’ordinanza che dispone una misura coercitiva, presentato per motivi non consentiti, non è convertibile in richiesta di riesame quando l’impugnante ha già esercitato la scelta del mezzo di impugnazione.
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