Cassazione Civile, Ordinanza n. 05980/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di riscatto agrario proposta da due coniugi, proprietari e coltivatori diretti di un fondo rustico confinante, per subentrare nell’acquisto di un altro fondo rustico venduto a una terza persona senza denuntiatio, assumendo la violazione del diritto di prelazione agraria. Dopo una prima fase di accoglimento in primo grado e un primo giudizio di appello, la causa è stata cassata con rinvio per accertare se il tratturo esistente tra i fondi interrompesse o meno la contiguità fisica. Nel giudizio di rinvio la corte d’appello, sulla base di una CTU che ha concluso per la natura separativa del tratturo, ha rigettato la domanda di riscatto e accolto l’appello dell’acquirente. I ricorrenti hanno impugnato tale decisione deducendo: nullità della CTU e della sentenza derivata per vizi nelle operazioni peritali e per il mutamento delle conclusioni tra bozza e relazione finale; omesso esame di fatti decisivi relativi alla contiguità dei fondi e ai dati topografici e documentali; motivazione apparente e recezione acritica della CTU in violazione delle norme sulla prova; omessa motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione della consulenza o di chiarimenti al CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati e, in parte, inammissibili tutti e quattro i motivi: il mutamento delle conclusioni del CTU non integra di per sé vizio, la bozza non ha valore decisorio, e l’eventuale nullità relativa della consulenza era comunque tardivamente eccepita; il preteso omesso esame non sussiste perché i fatti invocati erano stati comunque considerati dal giudice di merito; non vi era motivazione apparente poiché la corte di rinvio aveva spiegato le ragioni dell’adesione alla relazione finale del consulente; il diniego di rinnovo della CTU rientra nel potere discrezionale del giudice ed era implicitamente e sufficientemente motivato dal giudizio di completezza e attendibilità dell’elaborato peritale. Conseguentemente, la parte ricorrente è stata condannata alle spese e alla presa d’atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Viene richiamato quale base dei motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte ritiene insussistenti i vizi dedotti o comunque tardiva/inammissibile la relativa censura.
Norma evocata in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio e ai limiti del suo svolgimento.
Norma evocata in relazione alle operazioni del consulente tecnico e al contraddittorio tecnico.
Richiamato dai ricorrenti per contestare le modalità di svolgimento della CTU.
Richiamato dai ricorrenti insieme alle altre norme sulla consulenza tecnica.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Evocato per dedurre motivazione apparente; la Corte esclude che la sentenza sia priva di motivazione.
Richiamato per contestare l’asserita acritica adesione alle risultanze peritali.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la scelta tra diversi criteri probatori rientra nel merito.
Richiamato nel quarto motivo per lamentare omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio.
Evocato in relazione alla consulenza tecnica come ausilio del giudice.
Richiamato in rapporto alla rinnovazione o integrazione della CTU.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Richiamata per il principio relativo alla declaratoria dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Cass. n. 17561/2019
Richiamata per il principio secondo cui le nullità relative della CTU devono essere eccepite tempestivamente, altrimenti si sanano.
Cass. n. 25085/2020
Richiamata per il principio sulla legittimità del rinvio alle conclusioni del consulente quando il giudice mostri di aver esaminato le critiche delle parti.
Cass. S.U. n. 5624/2022
Richiamata per affermare che l’uso di ortofoto e dati tecnici accessori rientra nei poteri del CTU.
Massime di principio
- La bozza di consulenza tecnica d’ufficio non ha valore decisorio né definitivo: la modifica delle conclusioni nella relazione finale, se spiegata e maturata nel contraddittorio tecnico, è fisiologica e non denota di per sé nullità o inattendibilità dell’elaborato.
- Le nullità relative della CTU devono essere eccepite nella prima difesa o istanza utile successiva al deposito dell’elaborato; se la parte tace e solleva la censura solo dopo aver conosciuto l’esito sfavorevole, il vizio resta sanato.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto storico risulta comunque considerato dal giudice di merito, anche se valutato in modo sfavorevole alla parte.
- La motivazione per relationem alla CTU è legittima se il giudice di merito dà conto di aver vagliato le critiche mosse dalle parti e spiega perché le ritiene non idonee a superare l’impianto tecnico della consulenza.
- La rinnovazione della CTU o la richiesta di chiarimenti al consulente appartengono al potere discrezionale del giudice di merito; il mancato esercizio di tale potere può essere implicitamente motivato dalla ritenuta completezza e attendibilità dell’indagine già svolta.
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