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Sentenza

Sentenza del 11/09/2019 n. 22670 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il recupero di sanzioni amministrative, pari inizialmente a Euro 48.905,45, connesse a una maggiore accisa dovuta sul gas naturale per l'anno 2004. La società aveva definito le sanzioni in via agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997, ma l'Amministrazione aveva ritenuto tale definizione non applicabile e aveva emesso una cartella di pagamento di Euro 38.387,40. Dopo il rigetto dell'impugnazione da parte della CTP, la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo non impugnati alcuni capi pregiudiziali della sentenza di primo grado. HERA COMM aveva quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, contestando tra l'altro l'omessa pronuncia e l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, poiché HERA COMM ha depositato una rinuncia al ricorso, accettata dall'Amministrazione resistente. La Corte ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere per rinuncia al ricorso e ha compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio. Inoltre, l'Amministrazione aveva prodotto un provvedimento di autotutela con cui la cartella era stata parzialmente annullata, in conseguenza della rideterminazione della maggiore accisa e delle relative sanzioni.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16 e 17

    Disciplinano la contestazione delle sanzioni amministrative tributarie e la possibilità di definizione agevolata. Nel caso concreto, la società aveva effettuato il pagamento ritenendo applicabile tale definizione, ma l'Amministrazione ne aveva contestato l'applicabilità.

  • art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte dalle parti, senza omettere l'esame di questioni ritualmente dedotte.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    art. 329, comma 2, c.p.c.

    Regola l'acquiescenza parziale e il passaggio in giudicato dei capi autonomi non impugnati. La società contestava che la mancata impugnazione di alcuni profili della sentenza di primo grado potesse rendere inammissibile l'appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, può determinare la cessazione della materia del contendere e impedire l'esame dei motivi nel merito.
  • Quando una controversia tributaria riguarda sanzioni calcolate in proporzione a un tributo, la rideterminazione o l'annullamento parziale dell'accertamento principale può comportare una corrispondente rideterminazione delle sanzioni.
  • Nel proporre appello è necessario contestare specificamente tutti i capi autonomi e pregiudiziali della sentenza di primo grado; la mancata impugnazione può determinarne il passaggio in giudicato e l'inammissibilità dell'appello.
  • Un provvedimento di autotutela parziale non elimina necessariamente l'intera controversia, ma può ridurre l'importo dovuto e incidere proporzionalmente sulle sanzioni.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il giudizio termina senza una decisione piena sul merito, ad esempio per rinuncia al ricorso, oppure quando sussistono circostanze giustificative come l'intervento dell'autotutela.

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