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Sentenza

Sentenza n. 1142/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento del 19.12.2025 con il quale il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Salerno ha rigettato l’istanza di accesso agli atti prot. n. 8445 del 25/11/2025 presentata ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 dal ricorrente Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta con pec inviata in data 25/11/2025.

Giustizia amministrativa202600617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego dell’accesso alle certificazioni dei redditi corrisposti dal Consorzio di Salerno al controinteressato nel periodo 2019-2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il Consorzio di Caserta ha impugnato il diniego del 19 dicembre 2025 opposto dal Consorzio di Salerno a un’istanza di accesso documentale proposta ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. L’istanza era finalizzata ad acquisire le certificazioni dei redditi corrisposti al controinteressato, già dipendente del Consorzio di Caserta e destinatario di una pronuncia della Corte d’appello che aveva riconosciuto il diritto alla reintegrazione e al risarcimento per il periodo successivo al licenziamento. Il Consorzio ricorrente sosteneva di dover conoscere i redditi percepiti dal lavoratore da altri rapporti nel periodo considerato, ai fini della quantificazione del risarcimento, deducendo la violazione della disciplina sull’accesso, l’erronea prevalenza attribuita alla natura privatistica del rapporto di lavoro e alla riservatezza, nonché l’erroneità dell’assunto secondo cui l’esigenza conoscitiva avrebbe potuto essere soddisfatta nel processo civile mediante ispezione, esibizione o richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione. Il Consorzio di Salerno ha successivamente dichiarato di avere accolto l’istanza e ha trasmesso, il 3 febbraio 2026, le certificazioni uniche relative agli anni 2020-2023. Il controinteressato ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR di Napoli, il difetto originario di interesse, l’avvenuta soddisfazione dell’esigenza conoscitiva mediante dati ottenuti dall’Agenzia delle Entrate e l’abuso del processo, chiedendo anche la condanna per lite temeraria. Il TAR di Napoli ha trasferito la trattazione alla Sezione staccata di Salerno. Il Collegio ha ritenuto che tutte le parti avessero tenuto comportamenti processuali formalmente leciti ma contrari ai canoni di correttezza, buona fede, lealtà ed economia processuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’interesse ostensivo era stato soddisfatto dalla successiva trasmissione della documentazione richiesta. Il Collegio non ha accolto né esaminato nel merito i motivi relativi alla legittimità originaria del diniego, poiché la sopravvenuta ostensione aveva eliminato l’utilità concreta della decisione sull’accesso. La sentenza ha qualificato la vicenda come fattispecie emblematica di abuso del processo: il controinteressato avrebbe utilizzato in modo dilatorio l’eccezione sulla competenza tra sede centrale e sezione staccata quando la controversia era già priva di interesse; il Consorzio ricorrente avrebbe coltivato un giudizio sostanzialmente inutile, disponendo già di documentazione fiscale dell’Agenzia delle Entrate ritenuta sufficiente; il Consorzio resistente avrebbe dapprima negato l’accesso e poi osteso i documenti solo dopo la proposizione del ricorso. In ragione della condotta processuale complessiva di tutte le parti, il Collegio ha compensato integralmente le spese, ponendole a carico di ciascuna parte che le aveva sostenute.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Disciplina dell’accesso documentale sulla cui base era stata proposta l’istanza; la sentenza non decide nel merito la legittimità del diniego perché la successiva ostensione ha fatto venir meno l’interesse alla decisione.

  • principi di correttezza, buona fede, lealtà processuale ed economia processuale

    L’utilizzo di strumenti processuali formalmente leciti per finalità diverse da quelle proprie dell’istituto, o il mantenimento della lite in assenza di interesse concreto, può integrare abuso del processo.

Massime di principio

  • Si configura abuso del processo quando uno strumento processuale formalmente legittimo viene utilizzato per finalità diverse da quelle proprie dell’istituto, in violazione dei principi di correttezza, buona fede, lealtà ed economia processuale.
  • Nel processo amministrativo la coltivazione della lite in assenza di un interesse concreto alla decisione, sia per inesistenza originaria sia per sopravvenuta carenza di interesse, può costituire abuso del processo.
  • La proposizione o coltivazione di un’eccezione processuale non rilevabile d’ufficio, quale quella relativa al riparto di competenza tra sede centrale e sezione staccata del medesimo TAR, può integrare abuso del processo se utilizzata con finalità dilatorie quando la controversia è già manifestamente priva di interesse.
  • Quando, dopo la proposizione del ricorso per accesso, l’amministrazione trasmette la documentazione richiesta e soddisfa integralmente l’esigenza conoscitiva, viene meno l’interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La regolazione delle spese può tenere conto della condotta complessiva di tutte le parti: qualora ricorrente, amministrazione resistente e controinteressato abbiano contribuito, con comportamenti formalmente leciti ma contrari alla buona fede processuale, all’inutile protrazione del giudizio, è giustificata la compensazione integrale delle spese.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiAbuso del diritto e del processoBuona fede e correttezza della PASopravvenuta carenza di interesse

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