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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15783/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nel frontespizio dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 31690 del 4 novembre 2021. In tale provvedimento era stato erroneamente richiamato, come sentenza impugnata, il n. 137/04/2013 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza in materia di ottemperanza, anziché la reale sentenza oggetto del giudizio di legittimità, ossia la n. 5521/5/2014 della medesima Commissione, pubblicata il 30 settembre 2014. Il comune intimato non si è costituito. La parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della correzione, invocando il rimedio di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.

La decisione

La Corte ha riconosciuto l'effettiva esistenza dell'errore materiale nel frontespizio dell'ordinanza precedente e ha disposto la correzione richiesta, ordinando la sostituzione del richiamo alla sentenza n. 137/04/2013 con quello alla sentenza n. 5521/5/2014 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, pubblicata il 30 settembre 2014. Ha inoltre disposto che la correzione sia annotata dalla cancelleria sull'originale del provvedimento. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    Indicato, insieme all'art. 288 c.p.c., come rimedio esperibile per la correzione dell'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte.

  • art. 288 c.p.c.

    Richiamato quale norma che disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali e consente la rettifica del provvedimento.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto nel frontespizio o nella parte meramente redazionale di un provvedimento giudiziario può essere corretto mediante il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., quando sia immediatamente riconoscibile e non incida sulla sostanza della decisione.
  • La correzione può consistere nella sostituzione del riferimento erroneo al provvedimento impugnato con quello corretto, con annotazione sull'originale da parte della cancelleria.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non è necessaria una pronuncia sulle spese, ove la Corte ritenga che non vi sia luogo a provvedere in proposito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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