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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14866/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e non specifiche, anche perché non si misuravano con la motivazione della sentenza impugnata e con quella del primo giudice, entrambe concordi nel disattendere le difese. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli. Le doglianze denunciavano violazioni di legge e vizi motivazionali: contestavano la sussistenza del reato presupposto rispetto alla ricettazione, lamentavano un vizio di motivazione sull'elemento soggettivo/dolo e censuravano il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione lieve. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano privi della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p., poiché, in un caso di "doppia conforme", il ricorso non si confrontava adeguatamente con le argomentazioni già sviluppate dai giudici di merito, limitandosi a riproporre le doglianze di appello in modo generico.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Impone, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi di impugnazione; il motivo deve correlarsi alla motivazione della decisione censurata, specie in presenza di doppia conforme.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, i motivi di ricorso devono essere specifici e si deve confrontare con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello non è sufficiente.
  • In presenza di doppia conforme, la verifica della specificità del motivo richiede che l'impugnazione si misuri sia con la decisione di appello sia con le ragioni confermate della sentenza di primo grado.
  • Il motivo che censura l'elemento soggettivo o altri profili già esaminati dai giudici di merito è inammissibile se formulato in termini generici e non idonei a scardinare l'apparato argomentativo della decisione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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