Cassazione Penale, Sentenza n. 35854/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
L’indagato, amministratore legale e asserito amministratore di fatto di un gruppo di società operanti nel settore dei trasporti e dei prodotti alimentari, era sottoposto alla misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, del divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche e imprese e della sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale. Gli erano contestate, in concorso con il liquidatore, plurime ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, bancarotta impropria da operazioni dolose e false rappresentazioni di bilancio, in relazione alla fusione per incorporazione di società del gruppo, alla gestione e conservazione delle scritture contabili, alla cessione di veicoli e di un marchio alla società CETEAS e all’omesso pagamento di imposte. Il GIP di Pescara aveva applicato le misure e il Tribunale di L’Aquila, decidendo sull’appello cautelare, aveva confermato il provvedimento con ordinanza del 23 aprile 2026. Con quattordici motivi, il ricorrente ha dedotto, in sintesi: omessa valutazione di elementi difensivi favorevoli e violazione dell’obbligo di autonoma valutazione; motivazione apparente o carente e mancata risposta alle specifiche censure; insussistenza dei poteri gestori e della qualifica di amministratore di fatto; carenza di indizi per la bancarotta documentale e per le ipotesi patrimoniali e societarie; natura non distrattiva della fusione, in ragione della successione universale nei rapporti; congruità o pagamento, anche per compensazione, dei corrispettivi delle cessioni a CETEAS; assenza di depauperamento, di dolo e di operazioni dolose dirette a sottrarre beni o a evitare il pagamento delle imposte; correttezza della valutazione dell’avviamento in continuità aziendale e insussistenza del falso in bilancio; errori nella ricostruzione contabile; inoffensività delle condotte; insussistenza delle esigenze cautelari e del pericolo di reiterazione. La Corte ha ritenuto assorbenti i primi due motivi, relativi alla carenza motivazionale dell’ordinanza del Tribunale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso quanto ai primi due motivi e ha ritenuto assorbite le ulteriori censure. Ha affermato che il giudice dell’impugnazione cautelare deve esporre gli elementi di fatto e le ragioni della valutazione indiziaria, confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive e manifestare un’autonoma valutazione, così da rendere controllabile la decisione. Nel caso concreto il Tribunale aveva riepilogato le contestazioni e la ricostruzione del GIP, dichiarando di non ripercorrerne i passaggi perché condivisi, senza confrontarsi analiticamente con i motivi d’appello né con gli elementi difensivi; aveva inoltre assunto la fraudolenza della fusione come premessa e conclusione del ragionamento, senza indicare concreti elementi indiziari a sostegno. La motivazione è stata quindi giudicata carente e assertiva, inidonea a consentire il controllo sulla gravità indiziaria e sulla configurabilità dei reati. L’ordinanza del Tribunale di L’Aquila è stata annullata con rinvio allo stesso Tribunale per nuovo esame. La Corte non ha deciso nel merito la sussistenza dei reati né la permanenza delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
Il provvedimento emesso dal Tribunale in sede di riesame o di appello sull'impugnazione avverso provvedimenti "de libertate", infatti, deve seguire lo schema formale motivazionale previsto dall'art. 292, con riguardo agli articoli 192, comma 1, e 125, comma 3, del codice di procedura penale, sicché il giudice, nel redigere tale provvedimento, ha l’obbligo di esporre, anche nel loro contesto, gli elementi di fatto ritenuti sussistenti e posti a fondamento del giudizio e sui quali si sorreggono le determinazioni assunte.
Anche il provvedimento del giudice dell’impugnazione cautelare deve esporre gli elementi fattuali posti a fondamento della decisione e rendere comprensibile il percorso valutativo.
Il testo dell’art. 292 del codice di rito e, in particolare, la nullità prevista dall’art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen., lasciano chiaramente intendere come l’attuale disciplina normativa del discorso giustificativo del provvedimento cautelare, arricchita dell’ulteriore obbligo di «autonoma valutazione» degli indizi e delle esigenze cautelari che legittimano l'intervento restrittivo, di cui al secondo comma dell'art. 292 cod. proc. pen., abbia come obiettivo quello di impedire al giudice che dispone la cautela di assolvere l'onere motivazionale impostogli limitandosi a richiamare o riprodurre gli atti d'indagine ovvero la richiesta del pubblico ministero.
La decisione cautelare non può limitarsi a recepire o riprodurre atti altrui: deve dimostrare l’effettivo esame e l’autonoma ponderazione degli indizi e delle esigenze cautelari.
Il provvedimento emesso dal Tribunale in sede di riesame o di appello sull'impugnazione avverso provvedimenti "de libertate", infatti, deve seguire lo schema formale motivazionale previsto dall'art. 292, con riguardo agli articoli 192, comma 1, e 125, comma 3, del codice di procedura penale, sicché il giudice, nel redigere tale provvedimento, ha l’obbligo di esporre, anche nel loro contesto, gli elementi di fatto ritenuti sussistenti e posti a fondamento del giudizio e sui quali si sorreggono le determinazioni assunte.
Nel quadro motivazionale delle decisioni cautelari, il giudice deve rendere espliciti gli elementi fattuali e la valutazione che sostiene le determinazioni adottate.
Il provvedimento emesso dal Tribunale in sede di riesame o di appello sull'impugnazione avverso provvedimenti "de libertate", infatti, deve seguire lo schema formale motivazionale previsto dall'art. 292, con riguardo agli articoli 192, comma 1, e 125, comma 3, del codice di procedura penale, sicché il giudice, nel redigere tale provvedimento, ha l’obbligo di esporre, anche nel loro contesto, gli elementi di fatto ritenuti sussistenti e posti a fondamento del giudizio e sui quali si sorreggono le determinazioni assunte.
Il provvedimento cautelare impugnato deve essere motivato in modo da esporre gli elementi di fatto e le ragioni che sorreggono la decisione.
L’obbligo di esporre i motivi per i quali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa è imposto non solo al giudice che emette l'ordinanza, ma anche al tribunale che rigetta la richiesta di riesame (o di appello cautelare), a condizione che tali elementi siano stati prospettati dinanzi a quest'ultimo.
Il giudice dell’appello cautelare deve spiegare perché gli elementi difensivi ritualmente sottoposti alla sua attenzione non siano rilevanti.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
L’obbligo di esporre i motivi per i quali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa è imposto non solo al giudice che emette l'ordinanza, ma anche al tribunale che rigetta la richiesta di riesame (o di appello cautelare), a condizione che tali elementi siano stati prospettati dinanzi a quest'ultimo.
La decisione non formula una regola specifica sull’applicazione dell’art. 274 c.p.p.; richiama la necessità di un esame motivato delle deduzioni difensive anche quando esse riguardano le esigenze cautelari.
Massime di principio
- Il giudice che decide il riesame o l’appello cautelare deve esporre gli elementi fattuali posti a fondamento della decisione e rendere intelligibile la valutazione della loro rilevanza indiziaria; il mero riepilogo delle accuse o il rinvio assertivo alla motivazione dell’ordinanza genetica non soddisfano l’obbligo motivazionale.
- L’autonoma valutazione richiesta in materia cautelare implica che il giudice dimostri di avere effettivamente esaminato e ponderato il contenuto degli atti richiamati, e non si limiti a recepirli o riprodurli.
- Quando la difesa sottopone al giudice dell’impugnazione cautelare specifici elementi potenzialmente rilevanti, il provvedimento deve confrontarsi con essi e spiegare perché non siano idonei a incidere sulla decisione.
- La motivazione è carente quando assume come premessa indiscussa proprio la conclusione accusatoria da verificare e non illustra gli elementi concreti che sostengono il giudizio indiziario, impedendo il controllo di legittimità.
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