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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27020/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello deducendo una serie di censure che, secondo la Corte di cassazione, erano sostanzialmente una riproposizione delle questioni già esaminate e decise dal giudice di merito. In particolare venivano prospettati: difetto di giurisdizione, insussistenza del dolo, mancanza di offensività delle espressioni utilizzate, rilevanza della presenza di terzi, configurabilità di un atto arbitrario del pubblico ufficiale, mancanza del nesso di causalità con l’esercizio delle funzioni e applicabilità dell’attenuante della provocazione. La Suprema Corte ha ritenuto che tali doglianze non si confrontassero in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvessero in critiche generiche alle valutazioni di merito.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che le censure erano la mera riproposizione delle questioni già affrontate in appello con motivazione puntuale e logicamente argomentata; pertanto, in sede di legittimità, esse risultavano non scrutinabili perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito e comunque formulate in modo generico. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

  • Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608

    Richiamata per affermare che sono inammissibili le doglianze generiche o meramente riproduttive delle questioni di merito, prive di un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate dal giudice di merito senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le doglianze sono inammissibili quando, pur formalmente prospettate come errori logici o giuridici, si risolvono in una critica generica alle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate.
  • Il ricorso per cassazione deve individuare con precisione il vizio denunciato e spiegare in che modo la motivazione della decisione impugnata sarebbe effettivamente viziata; in difetto, la Corte può dichiararlo inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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