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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39894/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per furto aggravato. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato espletamento di una perizia informatica sulla genuinità di messaggi vocali che, secondo la difesa, sarebbero stati inviati dal suo telefono cellulare in un orario e in un luogo incompatibili con la commissione del furto. Sosteneva quindi che tale accertamento tecnico avrebbe potuto incidere sull'esito del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché la Corte territoriale aveva motivato in modo ampio e logico sulla non necessità della rinnovazione istruttoria in appello: il riconoscimento fotografico della persona offesa era ritenuto attendibile e corroborato da un identikit dettagliato, la difesa non aveva prodotto documentazione sull'asserito alibi, il cellulare era intestato alla moglie e quindi non sicuramente riferibile all'imputato, e il teste indicato come destinatario dei vocali era stato non escusso per rinuncia della difesa. In tale quadro, l'accertamento tecnico richiesto non era decisivo. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla refusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 1, c.p.p.

    "di non poter decidere allo stato degli atti"

    La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è consentita solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti e l'incombente richiesto sia decisivo, cioè idoneo a eliminare incertezze probatorie o a incidere oggettivamente su ogni altra risultanza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    È richiamata per escludere che, nel caso deciso, vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruzione in appello non è un mezzo esplorativo, ma presuppone che il giudice non possa decidere sugli atti già acquisiti e che l'ulteriore prova richiesta sia decisiva rispetto ai punti incerti del quadro probatorio.
  • Un accertamento tecnico richiesto dalla difesa può essere legittimamente negato quando il compendio probatorio già acquisito sia ritenuto solido e l'incombente non sia concretamente idoneo a scalfirlo.
  • La mancata produzione di documentazione agevolmente disponibile a sostegno di un alibi può essere valorizzata ai fini della valutazione di non decisività della prova richiesta.
  • La rinuncia all'esame di un teste indicato dalla difesa può incidere negativamente sulla successiva deduzione dell'esigenza di un ulteriore approfondimento istruttorio.
  • Nel giudizio di legittimità, la manifesta infondatezza della censura sulla mancata rinnovazione istruttoria determina l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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