Cassazione Civile, Ordinanza n. 33917/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino marocchino ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice di pace che aveva convalidato la proroga di trenta giorni del suo trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri. Il ricorso era affidato a un solo motivo, con cui si denunciava la falsa o erronea applicazione dell'art. 14, comma 5, del testo unico immigrazione, sostenendo che la Questura non avesse prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare le attività effettivamente compiute per il rimpatrio e, quindi, a giustificare la proroga. Nella motivazione del ricorso si accennava anche al fatto che la richiesta di proroga sarebbe stata presentata undici giorni prima della scadenza del trattenimento, ma tale censura non era sviluppata in modo preciso.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso nella parte in cui contestava l'assenza di documentazione, osservando che il provvedimento impugnato affermava invece che la Questura aveva fornito prove dell'attività svolta ai fini del rimpatrio; il ricorrente non aveva censurato specificamente la motivazione del giudice di pace sotto il profilo della sua carenza o apparenza. Quanto alla dedotta anticipazione della richiesta di proroga, la censura è stata considerata generica e priva di specifica allegazione dei fatti rilevanti, dunque non scrutinabile in sede di legittimità. Per queste ragioni il ricorso è stato rigettato e, non avendo gli intimati svolto difese, non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, D.Lgs. 286/1998
"qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni"
La proroga del trattenimento è legittima quando risultino gravi difficoltà nell'accertamento dell'identità/nazionalità o nell'acquisizione dei documenti di viaggio e sia data evidenza dell'attività svolta dall'amministrazione ai fini del rimpatrio.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura deve investire in modo specifico la ratio decidendi del provvedimento impugnato; una contestazione che non si confronti con la motivazione posta a base della decisione è inammissibile.
- In tema di proroga del trattenimento dello straniero, la legittimità del provvedimento presuppone la dimostrazione, da parte dell'autorità competente, delle attività compiute per il rimpatrio e delle difficoltà incontrate nell'accertamento dell'identità, della nazionalità o nell'acquisizione dei documenti di viaggio.
- Le allegazioni generiche o meramente accennate, prive della chiara specificazione dei fatti posti a fondamento della doglianza, non sono scrutinabili in cassazione.
Come è indicizzato
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