Cassazione Penale, Sentenza n. 34888/2023 del 11/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per tentata rapina aggravata. Il difensore deduceva: (i) violazione dell'art. 273 c.p.p., sostenendo che la gravità indiziaria non fosse configurata perché le immagini delle telecamere erano di scarsa qualità, non era stata eseguita consulenza antropometrica, nessuno dei presenti aveva riconosciuto il ricorrente e le dichiarazioni dei sommari informatori erano incoerenti e inattendibili; inoltre il ricorrente era ristretto ai domiciliari e autorizzato ad allontanarsi per un'ora, essendo stato controllato durante tale allontanamento; (ii) violazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p., contestando la sussistenza del pericolo di reiterazione delle condotte dato che l'indagato era già ristretto in carcere dopo l'aggravamento della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle censure. Ha ritenuto che la gravità indiziaria fosse adeguatamente motivata: convergenza tra descrizione del rapinatore fornita dalla persona offesa e dai sommari informatori, ricostruzione del percorso e delle soste del prevenuto dalle immagini di videosorveglianza (con due cambi di abbigliamento e presenza di busta con gli indumenti), e coincidenza temporale compatibile con il controllo di polizia. Ha inoltre ritenuto irrilevante l'assenza di accertamenti antropometrici o di riconoscimento diretto data la travisatura. Quanto al pericolo di reiterazione, ha confermato che esso può fondarsi sui precedenti specifici, sulle pendenze per reati contro il patrimonio e su comportamenti (evasion i) che indicano spregiudicatezza, osservando che lo stato di detenzione per altra causa non esclude la necessità di una misura cautelare autonoma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamata per motivare la trattazione con contraddittorio cartolare; la decisione è stata adottata dopo esame degli atti senza udienza pubblica, conformemente alla disposizione emergenziale.
La Corte valorizza la nozione di gravità indiziaria come apprezzamento complessivo di emergenze dotate di attitudine rappresentativa; non è sufficiente un'astratta contestazione: per superare la valutazione dei giudici cautelari il ricorso deve articolare censure specifiche e dimostrare l'irrilevanza o l'inattendibilità sistematica degli elementi probatori.
art. 274 lett. c) cod.proc.pen.
Il pericolo di reiterazione della condotta può essere fondato su precedenti, pendenze e modalità dell'illecito denotanti professionalità e spregiudicatezza; lo stato di detenzione per altra causa non esclude di per sé la configurabilità del pericolo di reiterazione.
art. 28 Reg. Esec. cod.proc.pen.
Richiamato in ordine agli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; la decisione dispone l'inoltro per gli adempimenti previsti dal regolamento di esecuzione.
Massime di principio
- La gravità indiziaria si valuta nel suo insieme: convergenza tra dichiarazioni testimoniali e riscontri filmati, coerenza temporale e comportamentale rafforza il giudizio anche in mancanza di riconoscimento diretto.
- La scarsa qualità di immagini o l'assenza di consulenze tecnico-antropometriche non sono automaticamente decisive se esistono altri elementi convergenti (sequenza temporale, cambi d'abbigliamento, oggetti con sé, testimonianze concordanti).
- Il rischio di reiterazione può essere legittimamente desunto da precedenti specifici, pendenze e dal modo di compiere il reato; lo stato di detenzione per altra causa non esclude di per sé la necessità di misure cautelari più afflittive.
- Per impugnare con successo una misura cautelare occorre proporre censure specifiche e concrete volte a dimostrare errori di fatto o valutazioni illogiche nella motivazione dei giudici cautelari; critiche generiche sono spesso inammissibili.
- In situazioni simili la difesa dovrebbe tempestivamente richiedere accertamenti tecnici (es. consulenza antropometrica, miglioramento delle immagini), documentare la compatibilità temporale degli allontanamenti autorizzati e proporre elementi che incidano sulla valutazione del pericolo di reiterazione (proposte alternative di misure, prova dell'ancoraggio sociale, terapie, ecc.).
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