Cassazione Civile, Ordinanza n. 21774/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente)
La controversia
L'associazione ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna dell'associazione al pagamento, in favore della resistente, di euro 20.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e spese. Il ricorso era fondato su due motivi, ma la Corte di cassazione non ne ha esaminato il contenuto perché, prima della decisione, le parti hanno depositato un atto di rinuncia al ricorso e il relativo atto di accettazione, sottoscritti dai difensori. Nel giudizio di legittimità erano rimasti intimati altri due comitati provinciali della stessa associazione, che non hanno svolto attività difensiva.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della sua rituale accettazione da parte della controricorrente, rilevando che erano rispettati i requisiti di legge. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e non ha provveduto sulle spese del giudizio di legittimità, dato l'accordo tra le parti anche su tale profilo e la mancanza di attività difensiva degli intimati. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando il carattere eccezionale e di stretta interpretazione di tale misura, applicabile solo in caso di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se rituale e accompagnata dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
In presenza di accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e di accordo anche sulle spese, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
L'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente esclude la pronuncia sulle spese quando risulti l'accordo tra le parti.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi di impugnazione.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia e accettazione presuppone la ritualità degli atti depositati e il rispetto dei requisiti di legge.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia, poiché la misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
- Quando le parti abbiano raggiunto un accordo anche sulle spese, la Corte può non provvedere su di esse nel giudizio di cassazione.
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