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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16421/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per furto di energia elettrica aggravato (violenza sulle cose e su cose destinate a pubblico servizio). Sei motivi: (1-2) contestazione della riconducibilità del furto a Sparacio e richiesta di inutilizzabilità di alcune dichiarazioni; (3) contestazione delle aggravanti (mezzo fraudolento e destinazione a pubblico servizio); (4-5) deduzione che, escluse le aggravanti, l'azione penale sarebbe procedibile solo a querela e/o sussisterebbe la causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p.; (6) eccezione di estinzione per prescrizione.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i primi due motivi fossero doglianze di fatto non ammissibili in questa sede e congruamente valutate dal giudice di appello; l'inutilizzabilità delle dichiarazioni contestata era infondata poiché il giudice di merito non le ha utilizzate. L'aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio è stata riconosciuta come specificamente contestata e applicabile anche quando il furto avviene tramite allacciamento abusivo alla rete, indipendentemente dal concreto nocumento ad altri utenti. Le censure volte a escludere le aggravanti sono quindi infondate; l'art. 131-bis non è applicabile perché la pena minima supera i due anni. Sull'intervenuta prescrizione la Corte ha ricordato che per i furti pluriaggravati a consumazione protratta il termine decorre dall'ultima captazione; nella specie la consumazione è fissata al 28/06/2011 e il termine di prescrizione massimo porta oltre la pronuncia di appello, quindi non è estinto. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen.

    artt. 625 comma primo, n. 2 e 7, cod. pen.

    Il fatto è stato qualificato come furto aggravato: n.2 per violenza sulle cose; n.7 (quarta ipotesi) per essere stato commesso su cose destinate a pubblico servizio. La Corte interpreta l'aggravante n.7 come applicabile all'allacciamento abusivo alla rete elettrica indipendentemente dall'effettivo nocumento ad altri utenti.

  • art. 624 cod. pen.

    art. 624, comma terzo, cod. pen.

    Richiamato per spiegare la procedibilità d'ufficio del furto aggravato quando ricorre l'aggravante relativa a cose destinate a pubblico servizio.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Non applicabile nel caso di reati puniti con pena detentiva superiore nel minimo a due anni; il furto pluriaggravato in causa ha pena minima di tre anni quindi l'istituto è escluso.

  • Termini di prescrizione - giurisprudenza

    Sez. 4 n. 53456 del 15/11/2018, Fargetta, Rv. 274501 - 01 (principio sul decorso della prescrizione per furti a consumazione protratta)

    Per furti realizzati mediante plurime captazioni (consumazione protratta) il termine di prescrizione decorre dall'ultima delle captazioni; quindi la prescrizione non è maturata se il termine calcolato dall'ultima azione cade dopo la pronuncia.

Massime di principio

  • Le questioni di fatto e di valutazione della prova trattate dal giudice di merito non sono agevolmente rimesse in discussione in sede di ricorso per cassazione se già oggetto di motivata valutazione in appello.
  • L'aggravante del furto commesso su cose destinate a pubblico servizio (art. 625 n.7) si applica all'allacciamento abusivo diretto alla rete elettrica indipendentemente dalla prova di un concreto nocumento alla fornitura per altri utenti: rileva la destinazione finale dell'energia.
  • La contestazione 'in fatto' dell'aggravante deve risultare espressa e specifica nel capo di imputazione; se così è, l'aggravante può essere valutata in giudizio anche se non è richiesto un accertamento dell'effettivo danno.
  • L'art. 131-bis cod. pen. non è utilizzabile per reati la cui pena minima supera i due anni, quindi non può essere invocato per i furti pluriaggravati con pena minima di tre anni.
  • Per reati consumati mediante più atti (consumazione protratta), il termine di prescrizione inizia a decorrere dall'ultimo atto materiale (ultima captazione); calcoli di sospensioni o interruzioni devono essere considerati per verificare la prescrizione.
  • L'eccezione di inutilizzabilità di atti o dichiarazioni è fondata solo se il giudice ha effettivamente utilizzato quegli atti per la condanna; l'asserita inutilizzabilità non produce effetto se il giudice non vi ha fatto riferimento.

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