Cassazione Penale, Ordinanza n. 08168/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva confermato la condanna per lesioni personali, articolando due motivi. Con il primo deduceva la erroneità della motivazione sulla responsabilità e, in particolare, contestava l'utilizzabilità di una testimonianza, assumendo che il teste fosse soggetto che aveva svolto funzioni di interprete di un altro dichiarante. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché formulato in modo oscuro quanto all'indicazione dei soggetti coinvolti, privo di allegazione del verbale asseritamente viziato e, comunque, non corredato da una deduzione sulla decisività del dato probatorio, necessaria per superare la prova di resistenza. Con il secondo motivo lamentava un vizio di motivazione, ma la Corte ha rilevato che, nel giudizio di legittimità contro sentenze del Tribunale che decidono appelli avverso sentenze del Giudice di pace, è preclusa la deduzione del vizio motivazionale per effetto dell'art. 606, comma 2-bis, c.p.p., essendo consentiti soltanto i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
Norme richiamate
Nel ricorso per cassazione avverso le sentenze del Tribunale che decidono appelli contro sentenze del giudice di pace non è consentita la deduzione del vizio di motivazione; sono proponibili solo i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 39-bis
Per le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi indicati dall'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), c.p.p.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando si deduce l'inutilizzabilità di un dato probatorio, la censura deve essere autosufficiente: occorre indicare con precisione l'atto processuale rilevante e spiegare perché, espunto quel dato, il residuo compendio probatorio non reggerebbe la decisione secondo la prova di resistenza.
- La doglianza sull'inutilizzabilità di una prova non è sufficiente se resta generica o oscura nell'individuazione del materiale processuale contestato.
- Nel giudizio di legittimità contro sentenze del Tribunale che decidono appelli avverso sentenze del giudice di pace, non è deducibile il vizio di motivazione, essendo il controllo di legittimità circoscritto ai motivi tipizzati dalla legge.
- Quando il motivo di ricorso mira sostanzialmente a criticare la motivazione della sentenza impugnata, la Corte verifica la sua ammissibilità in base all'effettivo contenuto della censura e non al nomen iuris utilizzato dal ricorrente.
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