Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39004/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto della Corte di appello di Torino che, ridotta la sorveglianza speciale di Mario Vazzana a 4 anni, ha confermato la confisca di numerosi beni intestati al proposto e a terzi. Vazzana deduce errata qualificazione del periodo di manifestazione della pericolosità (affiliazione alla locale di Volpiano anteriore o posteriore al 27/02/1991) e difetto di correlazione temporale tra pericolosità e acquisti (es. Bros s.r.l., immobile di Chivasso). I terzi (Ceravolo, Madea Antonio e Cataldo) contestano la fittizietà delle intestazioni, la provenienza lecita delle provviste per l'acquisto dei beni (compresi operazioni societarie, assegni, conti correnti, acquisto veicoli, ricariche di carte), e deducono vizi procedurali relativi ai termini per l'immissione in possesso dell'amministratore giudiziario e per la definizione dell'appello avverso il decreto di confisca. Anna Ida D'Erchie contesta la mancata considerazione della provvista lecita per l'acquisto di immobili e quote societarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Per Vazzana: infondato il motivo sul periodo di manifesto della pericolosità (la sentenza di condanna e gli atti dimostrano adesione almeno dagli anni '90); inammissibile come censura di legge il motivo che in realtà impugna la motivazione di merito relativa alla correlazione temporale fra pericolosità e acquisti. Per Ceravolo e i due Madea: i motivi sono inammissibili perché si limitano a criticare la motivazione del giudice di merito, che è ritenuta analitica e non apparente; la Corte conferma la ricostruzione sulla fittizietà di alcune operazioni (es. Extreme s.a.s. e le modalità di acquisizione del bar "La Corte"), ritiene significativi movimenti contabili (assegno circolare e versamenti) e osserva l'incompatibilità di talune spese con i redditi dichiarati; la censura sui termini di cui all'art. 24 è dichiarata tardiva o priva di interesse in ragione della successiva confisca intervenuta nei termini di legge. La Corte richiama che il terzo fittiziamente intestatario può reclamare solo l'effettiva titolarità del bene e non può rimettere in discussione i presupposti della misura preventiva applicata al proposto. Per D'Erchie: infondate le deduzioni sulla provvista lecita; la Corte ritiene che le somme siano state accumulate in periodo di sperequazione o comunque non adeguatamente giustificate e che le operazioni societarie e i finanziamenti depongano a favore di un contributo economico del marito. Conseguentemente i ricorsi sono rigettati e alcuni ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 4 comma 1 lett. a), art. 10 comma 3, art. 19, art. 20, art. 24, art. 26 comma 2, art. 27 (commi 1 e 2)

    La Corte ribadisce che in materia di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, ricomprendendo anche la motivazione inesistente o meramente apparente (art.10, comma 3). L'art.26 comma 2 produce una presunzione in ordine alla fittizietà delle intestazioni con riguardo ad operazioni sospette. L'art.24 e correlati disciplinano termini e conseguenze del sequestro e dell'immissione dell'amministratore giudiziario: il superamento di termini può comportare obbligo di restituzione solo se la confisca non sia poi intervenuta; la confisca sopravveniente rende irrilevante l'eventuale illegittimità procedurale antecedente (salvo richieste risarcitorie). L'art.27 consente misure reali e richiama che il procedimento per le misure reali segue regole di ammissibilità e giudizio specifiche.

  • art. 240-bis cod. pen. e art. 31 legge 17/10/2017 n. 161

    art. 240-bis cod. pen.; art. 31 legge n.161/2017

    Richiamate nella parte relativa al divieto di giustificazione dei beni come provenienti da evasione fiscale: la giurisprudenza (Sezioni unite) ha chiarito i limiti temporali di applicazione della disciplina, con eccezioni per il periodo 29/05/2014 - 19/11/2017; la Corte richiama l'orientamento ma rileva che nel caso di specie le censure non prevalgono rispetto alla ricostruzione di merito.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato quale principio di tutela della proprieta' che va bilanciato con le esigenze di prevenzione; il provvedimento ablativo deve colpire solo beni di accertata provenienza illecita o per i quali non sia giustificata la provenienza lecita.

Massime di principio

  • In cassazione nel procedimento di prevenzione i censure che si limitano a criticare la valutazione dei fatti del giudice di merito sono, di regola, inammissibili: occorre dimostrare violazione di legge o motivazione del provvedimento del tutto inesistente o meramente apparente.
  • Quando la pericolosità qualificata del proposto è accertata come protratta nel tempo, la confisca può colpire componenti patrimoniali anche su un arco temporale esteso: il terzo intimamente collegato deve fornire prove della lecita provvista, ma il giudice può ritenere legittima l'ablazione ove non risulti adeguatamente giustificata la provenienza.
  • La presunzione di fittizietà delle intestazioni (art. 26 d.lgs. 159/2011) opera in presenza di elementi indiziari concreti (movimenti contabili anomali, tempistica delle operazioni societarie, intercettazioni) e richiede al terzo di dimostrare l'effettiva autonoma titolarità e la legittima provenienza delle risorse.
  • Il superamento del termine per la definizione del periodo di sequestro può comportare effetti restitutori, ma se successivamente interviene una confisca valida la vicenda processuale antecedente diventa irrilevante rispetto all'ablazione definitiva (eventuali profili di illegittimità procedurale possono dar luogo a richiesta risarcitoria e vanno dedotti tempestivamente).
  • Il terzo fittiziamente intestatario non può, in sede di impugnazione della confisca di prevenzione, contestare i presupposti della misura applicata al proposto: può solo proporre prova dell'effettiva titolarità e della lecita provenienza dei beni; le contestazioni di merito sulla ricostruzione fattuale del giudice di merito non sono ammissibili in cassazione.
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi è essenziale produrre documentazione contabile e bancaria dettagliata, prove di entrate lecite anteriori agli acquisti (contratti di vendita, donazioni documentate, bonifici di stipendio), e dimostrare autonomia gestionale rispetto al soggetto ritenuto pericoloso; inoltre segnalare tempestivamente vizi procedurali e sollevare questioni di diritto già nei gradi di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.