Cassazione Penale, Sentenza n. 4263/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendo che il reato contestato preveda una pena edittale massima di dieci anni di reclusione, superiore al limite di cinque anni previsto dall'art. 131‑bis. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per un nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la decisione della Corte d'appello di Genova che aveva prosciolto Paolo Bodini per il reato di furto aggravato (artt. 624 e 625 nn. 2 e 5 c.p.) per "particolare tenuità del fatto" ai sensi dell'art. 131‑bis c.p. Il motivo del ricorso era la violazione di legge: l'applicazione dell'art. 131‑bis è impropria quando il reato ha una pena edittale massima superiore al limite previsto dalla norma (cioè cinque anni), a nulla rilevando la pena concreta inflitta o un giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee.
Norme richiamate
art. 624 codice penale (furto)
Norma sostanziale che disciplina il delitto di furto; in combinazione con le aggravanti ne determina la pena edittale di riferimento.
art. 625 nn. 2 e 5 codice penale (aggravanti)
Aggravanti richiamate per la maggiore gravità del fatto (uso di violenza sulle cose, impiego di mezzi fraudolenti, commissione in più persone) che aumentano la pena edittale applicabile.
art. 131‑bis codice penale (particolare tenuità del fatto)
La norma permette il proscioglimento per particolare tenuità solo per reati la cui pena detentiva massima non supera cinque anni; la Corte ha interpretato che il limite è quello della pena edittale legale del reato e non può essere aggirato valutando la pena concretamente irrogata o mediante un giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee.
Massime di principio
- L'art. 131‑bis c.p. è applicabile solo se la pena detentiva edittale massima prevista per il reato non supera cinque anni; il limite è determinato dalla legge, non dalla pena poi inflitta in concreto.
- Le aggravanti che elevano la pena edittale massima fanno venir meno la possibilità di proscioglimento per particolare tenuità, anche se il fatto concreto appare di modesta gravità.
- Un giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee non può sostituire il criterio legislativo del limite edittale per l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità.
- La pubblica accusa può impugnare l'applicazione dell'art. 131‑bis se ritiene che sia stata applicata oltre i limiti di legge; in caso di accoglimento il giudizio va rinnovato da altra sezione del medesimo grado di giudizio.
- In situazioni simili, il primo accertamento da fare è verificare la pena edittale legale del reato (tenendo conto delle aggravanti) prima di valutare la rilevanza della particolare tenuità.
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