Cassazione Civile, Ordinanza n. 22611/2021 del 10/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto solo in parte il ricorso: ha respinto come inammissibile la censura relativa ai crediti verso le banche e ha ritenuto fondato il motivo nella parte concernente l'omesso esame del bilancio e del valore dell'attivo patrimoniale. Per questo ha cassato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame e anche per la regolazione delle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente (liquidatore)
La controversia
Il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento era stato respinto in appello. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi. In sintesi, ha sostenuto che la Corte d'appello non avesse correttamente applicato, per una società in liquidazione, il criterio di accertamento dello stato di insolvenza fondato sul rapporto tra attivo patrimoniale e passivo, dovendo verificarsi se gli elementi attivi del patrimonio consentissero l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori. Ha inoltre lamentato che non fossero stati valutati i crediti restitutori verso istituti di credito per asseriti illeciti bancari, il valore dell'attivo risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 e che la Corte non avesse esercitato poteri ufficiosi di indagine. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo profilo perché non specifico, non essendo stato adeguatamente riportato il contenuto della consulenza tecnica di parte richiamata, e perché mirava a una rivalutazione del fatto. Ha invece ritenuto fondato il secondo profilo, poiché la sentenza impugnata non aveva considerato il bilancio 2015, dal quale risultava un attivo patrimoniale indicato in euro 3.680.436,00, tale da rendere motivazione insufficiente l'affermazione di inverosimiglianza delle risorse disponibili.
Norme richiamate
art. 366, n. 4 e 6, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente; non è sufficiente il mero richiamo a documenti o consulenze di parte senza indicarne puntualmente il contenuto nel ricorso.
L'omesso esame di un fatto decisivo è censurabile quando la motivazione della sentenza sia priva del supporto minimo richiesto rispetto a un elemento decisivo della fattispecie, come un bilancio depositato nella fase prefallimentare.
È richiamato solo indirettamente il giudizio di fallimento e l'accertamento dello stato di insolvenza in sede prefallimentare, in particolare per le società in liquidazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di accertamento dello stato di insolvenza di una società in liquidazione, il giudice deve verificare se l'attivo patrimoniale consenta l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, valutando in modo concreto gli elementi attivi e passivi rilevanti.
- Chi deduce in cassazione l'erronea applicazione di tale criterio deve indicare specificamente gli elementi di fatto e i documenti rilevanti; il mero rinvio a consulenze di parte o a documenti non riprodotti nel ricorso integra difetto di specificità.
- L'omesso esame di un bilancio depositato in sede prefallimentare, se potenzialmente decisivo ai fini della verifica della solvibilità, può integrare il vizio motivazionale censurabile in cassazione quando la decisione sia priva di un adeguato supporto argomentativo.
- La nozione di insolvenza va apprezzata rispetto alla concreta capacità dell'impresa di far fronte alle obbligazioni esigibili; tuttavia, il giudice deve confrontarsi con tutti i dati patrimoniali decisivi allegati, compresi quelli emergenti dal bilancio della società in liquidazione.
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