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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42605/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro (23/11/2023) che, confermando in parte la condanna del Tribunale di Crotone, ha ritenuto sussistente il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2012 (omessa dichiarazione redditi/IVA) a carico della societa' GENERAL SERVICE S.r.l. e degli imputati come amministratori di fatto. I ricorsi per cassazione deducono: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta basarsi su accertamenti tributari induttivi e presunzioni non valutate criticamente; (ii) inesistenza della qualifica di amministratori di fatto per Lorenzo e Maria Teresa Giordano; (iii) prescrizione del reato prima della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: i gravami di cassazione risultano reiterativi di ragioni già sollevate e disattese in appello (mancanza di specificità delle censure); la Corte d'appello ha redatto motivazione congrua e non si è limitata a recepire acriticamente gli accertamenti tributari, avendo confrontato elementi acquisiti (dichiarazioni fornitori, clienti, fogli settimanali, documentazione societaria) e applicato criteri penalmente corretti; la qualificazione di amministratori di fatto è questione di fatto valutata correttamente dal giudice di merito e dunque non sindacabile in questa sede; la prescrizione non era maturata al momento della sentenza di appello (termine massimo calcolato in 10 anni tenendo conto delle sospensioni). Conseguenze economiche: condanna alle spese del procedimento e versamento, a titolo equitativo, di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. con aumento applicato ai sensi dell'art. 1, comma 64, L. n.103/2017.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla responsabilità penale concorrente degli imputati per il reato tributario (concorso di persone nel reato).

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che disciplina l'omessa presentazione della dichiarazione annuale (reato tributario contestato); la Corte l'ha applicata per affermare la responsabilità relativa all'anno d'imposta 2012.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle censure sulla motivazione e sulle impugnazioni; utilizzato per valutare la correttezza dei rimedi processuali esperiti.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi di cassazione in tema di violazione di legge e vizio di motivazione, come riferimento alle norme processuali su motivazione e impugnazioni.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato a supporto delle doglianze sulla motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata.

  • art. 157 cod. pen.

    Utilizzato per il calcolo del termine massimo di prescrizione applicabile al reato contestato; combinato con la normativa tributaria per stabilire la durata massima (10 anni nel caso concreto).

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato insieme all'art. 157 c.p. per determinare il decorso del termine di prescrizione specifico per i reati tributari oggetto del processo.

  • art. 159 cod. pen.

    Applicato per computare i periodi di sospensione della prescrizione (nel caso, 307 giorni) ai fini della verifica del maturare o meno della prescrizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per addebitare le spese ai ricorrenti.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    Consente al giudice di aumentare la sanzione oltre il massimo edittale per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà fissando il versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure sono pedisseque reiterazioni delle ragioni già svolte in appello e non contengono critiche specifiche e autonome alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La Corte di cassazione non procede a una nuova valutazione di merito: questioni di fatto e la valutazione della prova (es. qualificazione di "amministratore di fatto") restano riservate ai giudici di merito, salvo vizio di legge o manifesta illogicità della motivazione.
  • Nei reati tributari il giudice penale non è vincolato alle presunzioni e ai criteri dell'accertamento tributario; tuttavia, per censurarne l'uso in sede penale è necessario indicare specifici vizi argomentativi o errori logici e non meramente ripetere le stesse obiezioni già presentate.
  • Il calcolo della prescrizione tiene conto delle disposizioni penali ordinarie (art. 157 e 159 c.p.) e delle disposizioni specifiche del d.lgs. 74/2000; occorre computare termini e sospensioni per verificare la maturazione della prescrizione alla data della sentenza impugnata.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il giudice può condannare alle spese e disporre il versamento alla Cassa delle ammende, anche applicando l'aumento previsto dalla L. n.103/2017 se sussistono ragioni della particolare gravità dell'inammissibilità.

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