Cassazione Penale, Sentenza n. 42605/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro (23/11/2023) che, confermando in parte la condanna del Tribunale di Crotone, ha ritenuto sussistente il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2012 (omessa dichiarazione redditi/IVA) a carico della societa' GENERAL SERVICE S.r.l. e degli imputati come amministratori di fatto. I ricorsi per cassazione deducono: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta basarsi su accertamenti tributari induttivi e presunzioni non valutate criticamente; (ii) inesistenza della qualifica di amministratori di fatto per Lorenzo e Maria Teresa Giordano; (iii) prescrizione del reato prima della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: i gravami di cassazione risultano reiterativi di ragioni già sollevate e disattese in appello (mancanza di specificità delle censure); la Corte d'appello ha redatto motivazione congrua e non si è limitata a recepire acriticamente gli accertamenti tributari, avendo confrontato elementi acquisiti (dichiarazioni fornitori, clienti, fogli settimanali, documentazione societaria) e applicato criteri penalmente corretti; la qualificazione di amministratori di fatto è questione di fatto valutata correttamente dal giudice di merito e dunque non sindacabile in questa sede; la prescrizione non era maturata al momento della sentenza di appello (termine massimo calcolato in 10 anni tenendo conto delle sospensioni). Conseguenze economiche: condanna alle spese del procedimento e versamento, a titolo equitativo, di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. con aumento applicato ai sensi dell'art. 1, comma 64, L. n.103/2017.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla responsabilità penale concorrente degli imputati per il reato tributario (concorso di persone nel reato).
Norma che disciplina l'omessa presentazione della dichiarazione annuale (reato tributario contestato); la Corte l'ha applicata per affermare la responsabilità relativa all'anno d'imposta 2012.
Richiamato nel contesto delle censure sulla motivazione e sulle impugnazioni; utilizzato per valutare la correttezza dei rimedi processuali esperiti.
Richiamato nei motivi di cassazione in tema di violazione di legge e vizio di motivazione, come riferimento alle norme processuali su motivazione e impugnazioni.
Richiamato a supporto delle doglianze sulla motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata.
Utilizzato per il calcolo del termine massimo di prescrizione applicabile al reato contestato; combinato con la normativa tributaria per stabilire la durata massima (10 anni nel caso concreto).
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
Richiamato insieme all'art. 157 c.p. per determinare il decorso del termine di prescrizione specifico per i reati tributari oggetto del processo.
Applicato per computare i periodi di sospensione della prescrizione (nel caso, 307 giorni) ai fini della verifica del maturare o meno della prescrizione.
Norma che disciplina l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per addebitare le spese ai ricorrenti.
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Consente al giudice di aumentare la sanzione oltre il massimo edittale per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà fissando il versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure sono pedisseque reiterazioni delle ragioni già svolte in appello e non contengono critiche specifiche e autonome alla motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non procede a una nuova valutazione di merito: questioni di fatto e la valutazione della prova (es. qualificazione di "amministratore di fatto") restano riservate ai giudici di merito, salvo vizio di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- Nei reati tributari il giudice penale non è vincolato alle presunzioni e ai criteri dell'accertamento tributario; tuttavia, per censurarne l'uso in sede penale è necessario indicare specifici vizi argomentativi o errori logici e non meramente ripetere le stesse obiezioni già presentate.
- Il calcolo della prescrizione tiene conto delle disposizioni penali ordinarie (art. 157 e 159 c.p.) e delle disposizioni specifiche del d.lgs. 74/2000; occorre computare termini e sospensioni per verificare la maturazione della prescrizione alla data della sentenza impugnata.
- In caso di inammissibilità del ricorso il giudice può condannare alle spese e disporre il versamento alla Cassa delle ammende, anche applicando l'aumento previsto dalla L. n.103/2017 se sussistono ragioni della particolare gravità dell'inammissibilità.
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