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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15474/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del 28/9/2021 della Corte d'Appello di Ancona che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nei confronti della Dr.ssa Sonia Piermartini, G.i.p. del Tribunale di Ancona. Pasquini sostiene di aver depositato l'istanza prima dell'udienza camerale del 16/06/2021 nella cancelleria del G.i.p., subordinandone l'efficacia al rigetto della richiesta di astensione; lamenta che, in ragione della ristrettezza dei termini e dell'impossibilità pratica del difensore di allontanarsi dall'udienza per recarsi presso la cancelleria competente, non si poteva ragionevolmente pretendere il deposito nella cancelleria della Corte d'Appello (giudice competente a decidere sulla ricusazione). Chiede l'annullamento dell'ordinanza per errata applicazione delle norme sulla ricusazione e della relativa tassatività formale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza. Ha richiamato il carattere di stretta interpretazione delle norme sulla ricusazione e ribadito che, secondo l'art. 38 c.p.p., la dichiarazione di ricusazione deve essere presentata nella cancelleria del giudice competente a decidere (qui: Cancelleria della Corte d'Appello, come previsto dall'art. 40, comma 1). Essendo l'istanza stata depositata nella cancelleria del G.i.p. oggetto della ricusazione, non sono state rispettate le forme tassative; la Corte ha quindi confermato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen. e ha censurato il ricorso per aspecificità, non confrontandosi con le argomentazioni del provvedimento impugnato. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 38 cod. proc. pen.

    la dichiarazione, debba essere presentata nella cancelleria del giudice competente a decidere

    Interpretazione letterale e restrittiva: la ricusazione deve essere depositata nella cancelleria del giudice competente a decidere (qui la Cancelleria della Corte d'Appello) e non nella cancelleria del giudice oggetto della ricusazione.

  • art. 40, comma 1 cod. proc. pen.

    Stabilisce quale sia il giudice competente a decidere sulla ricusazione di un giudice del Tribunale (la Corte d'Appello); la Corte ha ritenuto vincolante tale competenza per il deposito della dichiarazione.

  • art. 41, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per dichiarare l'inammissibilità della ricusazione presentata con modalità non conformi alle forme tassative previste dal legislatore.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai criteri di ammissibilità e di specificità dell'impugnazione; la mancata correlazione tra motivi dell'impugnazione e argomentazioni della decisione censurata integra il vizio di aspecificità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione e per la conseguente condanna alle spese; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi di questa norma.

Massime di principio

  • Le norme sulla ricusazione vanno interpretate in modo restrittivo e letterale: le forme e i termini previsti sono tassativi.
  • La dichiarazione di ricusazione deve essere depositata nella cancelleria del giudice competente a decidere (non nella cancelleria del giudice cui la ricusazione è rivolta). Per la ricusazione di un giudice di Tribunale il deposito va effettuato alla Cancelleria della Corte d'Appello.
  • La mera difficoltà pratica o l'impossibilità del difensore di allontanarsi dall'udienza per recarsi nella cancelleria competente non costituisce, di per sé, motivo idoneo a sanare il difetto formale del deposito; è necessario prevedere e documentare tempestivamente modalità alternative (es. deposito presso la cancelleria competente o richiesta formale di trasmissione/remissione).
  • Un ricorso che non affronti specificamente e puntualmente le argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato è aspecifico e può essere dichiarato inammissibile.
  • In caso di proposizione temeraria, aspecifica o manifestamente infondata del ricorso sono possibili sanzioni economiche (spese processuali e ammenda alla cassa delle ammende).
  • Pratiche consigliate: depositare la ricusazione direttamente nella cancelleria del giudice competente; se ciò non è possibile, ottenere prima che il giudice adito remetta formalmente gli atti o richiedere al giudice di assumere formalmente l'atto e trasmetterlo alla cancelleria competente, documentando l'urgenza e la impossibilità materiale.

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