Cassazione Penale, Sentenza n. 14891/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura della sussistenza della truffa aggravata e della valutazione della prova (art. 192 c.p.p.), con contestazione della valutazione delle impronte papillari (si invoca incertezza scientifica e mancanza di riconoscimento fotografico/descrittivo), assenza di perizia antropometrica e contraddizioni tra descrizione nella querela e aspetto fisico dell'imputato; 2) censura dell'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 640, comma 2, n. 2‑bis c.p. e del riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale, sostenendo che la vittima era pienamente consapevole e che la recidiva è stata riconosciuta senza adeguata valutazione; 3) censura per omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, per carenza motivazionale delle decisioni di merito.
La decisione
La Corte di Appello (in sede di cassazione) ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato e meramente reiterativo. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la sollecitazione di una rivalutazione delle risultanze probatorie (controllo di fatto non consentito in cassazione) e ha confermato la piena rilevanza probatoria dell'impronta papillare del pollice destro ricondotta all'imputato per 16 punti di corrispondenza, trovata sulla cappa dell'abitazione della vittima, ritenendola prova sufficiente della presenza sul luogo del reato in mancanza di giustificazione. Ha ritenuto priva di valore probatorio l'argomentazione basata su uno studio (IA) sulle impronte. Sul secondo motivo ha confermato la correttezza dell'applicazione dell'aggravante (valutata in concreto: età avanzata della vittima e modalità ingannevoli che hanno creato forte turbamento) e del riconoscimento della recidiva, poiché la Corte ha motivato la pericolosità dell'imputato in ragione dei precedenti. Sul terzo motivo ha ritenuto congruo il rigetto delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale per mancata responsabilità, assenza di riparazione e negatività della personalità dell'imputato. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.
Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha richiamato il principio che non è consentito in cassazione un sindacato sul merito probatorio se non è contestata la motivazione stessa.
Riferimento alla regola sulla valutazione della prova: la Corte precisa che la verifica della valutazione probatoria è rimessa al giudice del merito e non può essere sostituita dalla Corte di cassazione salvo vizio della motivazione.
art. 640, comma 2, n. 2‑bis cod. pen.
Aggravante relativa alla commissione della truffa in presenza di particolari condizioni della vittima; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui l'imputato ha approfittato dello stato di vulnerabilità dell'anziana, valutazione fondata sulle modalità concrete dell'azione (fingendosi carabiniere, prospettando pericolo per il figlio, forte turbamento).
Circostanza aggravante che ricorre quando l'agente approfitta di una minorata difesa fisica o psichica della vittima; la Corte sottolinea che non basta l'età anagrafica, ma va accertata la vulnerabilità concreta e la consapevolezza dell'agente di tale stato.
Norma che dispone le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibile ammenda; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere l'annullamento della sentenza semplicemente per una diversa valutazione delle prove: il rimedio impone di censurare la motivazione (manifestamente illogica o giuridicamente viziata), non la persuasività o la comparazione dei risultati probatori compiuta dal giudice di merito.
- Le impronte papillari individuate con almeno 16 punti caratteristici possono costituire, da sole, prova sufficiente della presenza dell'imputato sul luogo del reato, salvo che l'indagato fornisca una giustificazione attendibile della loro presenza.
- La qualificazione dell'aggravante per sfruttamento della minorata difesa (es. vittima anziana) richiede una valutazione concreta: l'età da sola non è sufficiente; occorre dimostrare che l'agente abbia consapevolmente approfittato di una condizione che ha effettivamente ostacolato la reazione della vittima.
- La recidiva e le altre circostanze di carattere personale devono essere adeguatamente motivate in fatto dalla difesa per ottenere la loro esclusione o attenuazione; rilievi generici o mere contestazioni formali rischiano l'inammissibilità.
- Per il riconoscimento delle attenuanti generiche o della sospensione condizionale della pena è necessario documentare elementi positivi (es. riparazione, ravvedimento, condotta processuale collaborativa); la semplice richiesta senza riscontri concreti può essere respinta e giustificare la perdita dei benefici.
- Riproporre in cassazione motivi già sollevati e motivatamente respinti in appello comporta un alto rischio di inammissibilità per mera reiterazione; il ricorso deve invece confrontarsi criticamente e specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
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