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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 100/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di atti persecutori e lesioni aggravate. Il ricorrente contestava l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che oltre all'episodio del 7 aprile 2024 gli altri fatti non erano provati e che, quanto al 7 aprile, le dichiarazioni della persona offesa contrastavano con quelle del teste Romano. Con secondo motivo deduceva la mancanza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 c.p.p., avendo precedenti di lieve entità (contravvenzioni in materia di pesca). In corso di procedimento il difensore ha depositato rinuncia al ricorso perché è intervenuta una sentenza di patteggiamento.

La decisione

Il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile per rinuncia validamente formalizzata dal difensore con atto sottoscritto dal ricorrente. La Corte ha ritenuto che la definizione del merito con sentenza di patteggiamento abbia fatto venire meno l'interesse ad impugnare, condizione di ammissibilità anche fino al momento della decisione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500 a favore della Cassa delle ammende. Disposto l'invio alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per sostenere l'insussistenza delle esigenze cautelari; la Corte non ha però deciso sul merito di tale censura essendo intervenuta la rinuncia.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La pronuncia di patteggiamento ha determinato il venir meno dell'interesse ad impugnare, rendendo inammissibile il ricorso.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    La norma richiede l'esistenza dell'interesse all'impugnazione; la Corte ha ritenuto che l'interesse sia venuto meno con la definizione del processo con patteggiamento, anche successivamente alla proposizione del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata nel caso nonostante la rinuncia.

  • art. 94, comma 1-ter

    Norma richiamata per adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (dispositivo dell'ordinanza).

Massime di principio

  • La definizione del procedimento di merito con sentenza di patteggiamento elimina l'interesse all'impugnazione e può rendere inammissibile un ricorso già proposto; l'interesse va valutato fino al momento della decisione.
  • La rinuncia al ricorso, se formalmente valida e sottoscritta dal difensore e dal ricorrente, determina l'inammissibilità per rinuncia e impedisce l'esame del merito.
  • La sussistenza di esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) va valutata sul merito solo se il ricorso è ammissibile; se l'interesse viene meno per patteggiamento la Corte non decide sulle censure relative ai presupposti della misura.
  • Anche in caso di rinuncia o inammissibilità per sopravvenuta soppressione dell'interesse, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di somme a favore della Cassa delle ammende, salvo che la rinuncia sia imputabile a causa non dipendente dal ricorrente.
  • Per evitare inammissibilità, l'interesse a impugnare deve persistere fino alla pronuncia; se si prevede una possibile definizione del merito (es. patteggiamento) valutare la prosecuzione dell'impugnazione o la sua sospensione/ritiro formale.

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