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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23526/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

ADM impugnava la sentenza della CTR che aveva escluso la responsabilità del rappresentante indiretto per il pagamento dell'IVA all'importazione e per le sanzioni conseguenti, contestando che l'IVA fosse stata indebitamente assolto mediante il meccanismo del reverse charge inapplicabile alle cessioni di cellulari importati. Il ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione di varie disposizioni nazionali e comunitarie (tra cui artt. 34 e 38 d.P.R. 435/2001, artt. 17 sesto c., 22 e 70 d.P.R. 633/1972, art. 201 §3 del Regolamento CEE 2913/92; e, con secondo motivo, violazione dell'art. 2, secondo comma, del d.l. 29/12/1983 n.746), per avere la CTR escluso la responsabilità del rappresentante indiretto quando l'IVA all'importazione non era stata riscuotibile come diritto di confine.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Pur richiamando l'orientamento giurisprudenziale interno che aveva in passato ricomprso l'IVA all'importazione tra gli oneri riscossi in dogana e ritenuto solidalmente responsabile il dichiarante/rappresentante indiretto, la Corte ha ritenuto decisiva la recente sentenza della Corte di giustizia UE (C-714/20, U.I. s.r.l.) che stabilisce che la norma del codice doganale che prevede la responsabilità del dichiarante si riferisce soltanto all'obbligazione doganale (dazi) e non all'IVA all'importazione. Pertanto, in mancanza di una disposizione nazionale espressa, chiari e inequivocabili che attribuiscano la responsabilità solidale al rappresentante indiretto, l'IVA all'importazione non rientra nell'obbligazione doganale e la responsabilità per il suo mancato pagamento spetta esclusivamente all'importatore. La Corte ha enunciato il principio di diritto corrispondente e ha quindi rigettato il ricorso dell'ADM.

Norme richiamate

  • d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, artt. 34 e 38

    Richiamati nel ricorso dall'ADM per sostenere la responsabilità del rappresentante indiretto; la Corte ha rilevato che tali norme non contengono una disposizione esplicita e inequivocabile che faccia ricadere sull'operatore doganale la responsabilità per l'IVA all'importazione.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17 (sesto comma), 22 e 70

    Norme sul regime IVA e sulle modalità di riscossione all'importazione: la Corte ha osservato che tali disposizioni attengono alla riscossione dell'imposta ma non individuano in modo chiaro e inequivocabile il rappresentante indiretto come soggetto responsabile del pagamento.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92 (Codice doganale comunitario), art. 201 §3

    In passato interpretato da parte della giurisprudenza nazionale come fonte per ritenere il dichiarante solidalmente responsabile anche per l'IVA all'importazione; la Corte ha però considerato il successivo chiarimento della Corte di giustizia che limita tale riferimento all'obbligazione doganale (dazi), escludendo l'IVA.

  • Regolamento UE n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione), art. 77 §3 e art. 5 (definizioni)

    L'art. 77 §3 prevede la responsabilità del dichiarante con riferimento all'obbligazione doganale così come definita dall'art. 5. La Corte di giustizia ha interpretato tali norme come riferite ai dazi doganali e non all'IVA all'importazione.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 201

    Prevede che l'IVA all'importazione sia dovuta dalle persone designate dallo Stato membro; la Corte UE ha sottolineato che la direttiva lascia margine discrezionale agli Stati membri e che, pertanto, l'eventuale designazione del rappresentante indiretto come debitore deve risultare in modo chiaro e preciso dal diritto nazionale.

  • d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 34 e 38

    Norme del testo unico doganale che definiscono i diritti doganali: la Corte ha ritenuto che l'IVA all'importazione non rientri nella nozione di obbligazione doganale prevista da queste disposizioni.

  • d.l. 29 dicembre 1983, n. 746, art. 2, secondo comma

    Norma richiamata dall'ADM nel secondo motivo; la Corte ha ritenuto quella disposizione inapplicabile al caso, essendo riferita alla dichiarazione di intenti per esportatore abituale e non alla responsabilità del rappresentante indiretto per l'IVA all'importazione.

  • d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 3, secondo comma

    Disposizione che concerne le modalità di accertamento, liquidazione e riscossione dei dazi e altre imposizioni comunitarie: riguarda modalità di riscossione e non individua soggetti responsabili del pagamento dell'IVA.

  • Giurisprudenza della Corte di giustizia UE, causa C-714/20 (U.I. s.r.l.), sentenza 12/05/2022

    Chiarisce che la norma del codice doganale che attribuisce responsabilità al dichiarante si riferisce all'obbligazione doganale (dazi) e non all'IVA all'importazione; afferma inoltre che, se uno Stato membro intende rendere il rappresentante solidalmente responsabile per l'IVA, ciò deve risultare in modo espresso, chiaro e preciso nella normativa nazionale.

Massime di principio

  • L'IVA all'importazione non è automaticamente parte dell'obbligazione doganale (dazi): la responsabilità per il suo pagamento spetta, di regola, all'importatore.
  • La responsabilità solidale del rappresentante indiretto per l'IVA all'importazione può sussistere solo se prevista in modo espresso, chiaro e inequivocabile dal diritto nazionale, in conformità al principio di certezza del diritto ricordato dalla Corte di giustizia UE.
  • Le disposizioni nazionali che disciplinano la riscossione e le procedure doganali non bastano, se non contengono una delega esplicita, a creare responsabilità solidale per l'IVA a carico del dichiarante/rappresentante indiretto.
  • In operazioni di importazione è prudente per gli operatori verificare espressamente la normativa nazionale sulla designazione dei soggetti debitori dell'IVA e prevedere tutele contrattuali (indennità, garanzie) fra importatore e rappresentante per il rischio fiscale.
  • Eventuali errori nell'applicazione del meccanismo del reverse charge o di altre procedure IVA non trasferiscono automaticamente la responsabilità al rappresentante indiretto salvo norma nazionale precisa.

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