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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8974/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca di prevenzione definitiva (disposta con decreti del 2010 e 2011). La domanda di revoca era fondata sugli effetti della sentenza della Corte costituzionale n.24/2019, che ha dichiarato l'illegittimità di taluni profili della previsione normativa sulla pericolosità sociale (art.1, comma 1, lett. a) d.lgs. n.159/2011), con la conseguente perdita della base legale della misura ablativa. Venivano inoltre dedotte carenze motivazionali rispetto ad altri profili.

La decisione

La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo fondato. Richiamando le Sezioni Unite (Sez. U. n.3513/2021) ha stabilito che quando la confisca definitiva sia fondata esclusivamente sulla pericolosità generica di cui all'art.1, comma 1, lett. a) d.lgs. n.159/2011, gli effetti demolitori della sentenza costituzionale n.24/2019 consentono la revocazione e l'annullamento senza rinvio. Se invece la confisca si fonda anche sulla lett. b) (presupposti patrimoniali), il giudice di legittimità deve verificare se tale titolo sia autonomo e autosufficiente rispetto alla parte dichiarata incostituzionale; se lo è, la confisca può essere mantenuta, altrimenti va annullata con rinvio. Nel caso concreto la Corte d'appello non aveva svolto tale verifica sulla base giustificativa della confisca, per cui la Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Torino per nuovo esame.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, art.28

    individuato come il rimedio esperibile per contestare e ottenere la revoca della confisca di prevenzione definitiva quando la base normativa della misura sia travolta dagli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, art.1, comma 1, lett. a) e lett. b)

    lett. a) (pericolosità sociale) è stata dichiarata incostituzionale da Corte cost. n.24/2019 e, se la confisca è fondata esclusivamente su tale motivo, la misura è annullabile; lett. b) (presupposti patrimoniali) è suscettibile di interpretazione giurisprudenziale che può renderla autonoma e sufficiente a sorreggere la confisca

  • legge 11 marzo 1953, n.87, art.30

    richiamata dai ricorrenti come base normativa colpita dagli effetti della sentenza costituzionale; la Corte ha valutato la questione nell'ambito più ampio della perdita di base legale delle misure ablative

  • Corte costituzionale, sent. n.24/2019

    ha dichiarato l'illegittimità di taluni profili della disciplina sulla pericolosità sociale per carenza di precisione richiesta dagli artt.13 e 42 Cost. e dagli obblighi derivanti dalla CEDU, producendo effetti demolitori sulla base legale di misure fondate sulla lett. a)

  • Cassazione, Sezioni Unite, n.3513/2021

    ha chiarito lo strumentario rimediale e gli effetti della sentenza costituzionale: ha indicato che la revocazione ex art.28 d.lgs.159/2011 è il rimedio esperibile e ha delineato i criteri per valutare l'autonomia e autosufficienza del titolo fondato sulla lett. b)

  • Costituzione italiana, artt.13, 42, 117; Protocollo aggiuntivo CEDU e protocolli

    richiamate dalla giurisprudenza come parametri di esigenza di precisione normativa e di tutela dei diritti nelle misure personali e patrimoniali di prevenzione

Massime di principio

  • Se la confisca definitiva è fondata esclusivamente sulla pericolosità generica (art.1, comma 1, lett. a) d.lgs.159/2011) e tale previsione è stata dichiarata incostituzionale, la revoca è esperibile e la confisca va annullata.
  • Se la confisca poggia anche su presupposti patrimoniali (lett. b), il giudice di legittimità deve verificare se il titolo patrimoniale sia autonomo e autosufficiente rispetto alla parte incostituzionale; se lo è, la confisca può essere confermata; se non lo è, va annullata con rinvio.
  • La revocazione ai sensi dell'art.28 d.lgs.159/2011 è il percorso corretto per impugnare una confisca definitiva la cui base normativa sia stata travolta da una pronuncia di incostituzionalità.
  • Il giudice di merito deve motivare chiaramente la base giustificativa della confisca, distinguendo tra ragioni riconducibili alla 'pericolosità sociale' e quelle di natura patrimoniale, indicando elementi fattuali che dimostrino i requisiti della lett. b) (delitti commessi abitualmente, profitti effettivi, profitti come reddito esclusivo o componente significativa).
  • In presenza di 'doppio titolo' il giudice d'appello e la Corte di legittimità hanno l'onere di compiere una verifica puntuale sull'autonomia del titolo residuo prima di negare la revoca.

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