Cassazione Penale, Sentenza n. 01613/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibili le istanze volte all'affidamento in prova al servizio sociale e alla semilibertà ai sensi degli artt. 47 e 50 Ord. pen., per presunta erronea applicazione e motivazione dell'art. 4-bis Ord. pen.: il ricorrente contestava che il Tribunale avesse valutato in modo viziato l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata (sostenendo invece la sua volontà di distacco, anche tramite dichiarazioni accusatorie), non avesse adeguatamente istruito la questione (art. 4-bis comma 2) e non avesse considerato elementi nuovi quali la morte di un referente apicale, l'assenza di coinvolgimento in indagini successive, la relazione favorevole dello psicologo, la concreta incapacità di intraprendere iniziative risarcitorie o la remissione del debito e la possibilità di giustizia riparativa; inoltre si denunciava confusione di identità riguardo a un omonimo e la mancata indicazione delle ragioni della sussistenza di una pericolosità attuale non sterilizzabile con prescrizioni.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto correttamente applicabile la disciplina modificata dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (che rende relativa la presunzione di collegamento con la criminalità organizzata per i non collaboranti purché siano forniti elementi specifici, diversi e ulteriori). Il Tribunale di sorveglianza ha compiuto un esame approfondito delle allegazioni difensive e delle informazioni investigative (incluse note della Direzione Distrettuale Antimafia e della Procura Nazionale Antimafia), valutando che non sussistevano i casi di impossibilità o irrilevanza della collaborazione e che mancavano gli elementi specifici e ulteriori richiesti dalla novella normativa per superare la presunzione relativa. La Corte ha ritenuto congrua e coerente la motivazione che ha evidenziato il ruolo apicale e di 'cerniera' svolto dal Martino, la perdurante operatività della cosca De Stefano e il concreto rischio di ripristino dei collegamenti; pertanto è stata confermata l'inammissibilità delle istanze per mancanza dei requisiti previsti.
Norme richiamate
Dopo il d.l. 31/10/2022 n.162 la presunzione di collegamento con la criminalità organizzata è relativa e superabile mediante elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dissociazione; il giudice deve esercitare un valutazione di merito penetrante e può compiere accertamenti d'ufficio (art. 678 c.p.p.).
d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (novella art. 4-bis)
Introduce la possibilità, anche per non collaboranti, di ottenere benefici se allegano elementi aggiuntivi (adempimento obbligazioni civili o impossibilità assoluta di adempiere, elementi specifici e ulteriori che escludano attualità dei collegamenti e rischio di ripristino).
Norma sulla collaborazione con la giustizia che, in combinato con art. 4-bis, rileva come fattore che precedentemente rendeva assoluta la presunzione; oggi la mancanza di collaborazione non è più automaticamente preclusiva ma rileva nel bilancio complessivo.
Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; rilevante perché la domanda di tale misura è stata dichiarata inammissibile in base alla valutazione dei requisiti di art. 4-bis.
Norma che prevede la semilibertà; la sua concessione è stata esclusa dal Tribunale in ragione dell'accertata sussistenza del rischio di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
Delitto associativo di tipo mafioso; i reati commessi in tale contesto rientrano tra quelli per i quali opera la disciplina restrittiva di art. 4-bis, con valutazione rigorosa della possibilità di accesso ai benefici.
Attribuisce al giudice della sorveglianza poteri officiosi di istruzione: la Corte ricorda che, pur essendo a carico del richiedente un onere di allegazione, il giudice deve compiere gli accertamenti necessari anche d'ufficio.
Sentenza Corte Costituzionale n. 253/2019
Ha limitato la portata della precedente rigidità dell'art. 4-bis in relazione ai permessi premio, riconoscendo la possibilità di concessione in assenza di collaborazione se sono acquisiti elementi che escludono l'attualità dei collegamenti e il pericolo di ripristino.
Ordinanza Corte Costituzionale n. 97/2021
Ha evidenziato profili di incostituzionalità della disciplina nella parte in cui escludeva automaticamente la liberazione condizionale ai non collaboranti, sollecitando un intervento legislativo.
Norme richiamate come esempi di delitti per i quali la disciplina di art. 4-bis può operare; segnalano l'ampiezza dei reati rilevanti ai fini delle preclusioni o delle valutazioni aggravate.
Massime di principio
- Dopo la novella del 2022 la presunzione di collegamento con la criminalità organizzata per i non collaboranti è relativa: può essere superata solo con elementi 'specifici, diversi e ulteriori' rispetto alla mera buona condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo o alla dichiarazione di dissociazione.
- Spetta al richiedente allegare fatti e prove che consentano di superare la presunzione; tuttavia il giudice di sorveglianza ha il dovere e il potere (anche d'ufficio ai sensi dell'art. 678 c.p.p.) di svolgere accertamenti istruttori per verificare la fondatezza delle allegazioni.
- Indicatori utili ma non sufficienti per ottenere i benefici: regolare condotta carceraria, partecipazione al percorso rieducativo, iniziative risarcitorie o di giustizia riparativa, e dichiarazione di dissociazione. Occorrono elementi aggiuntivi e specifici che provino l'assenza di collegamenti attuali e il mancato rischio di ripristino, valutati nel loro complesso e alla luce delle circostanze personali e ambientali.
- La semplice morte di un referente apicale o il tempo trascorso non determinano automaticamente l'estinzione del rischio: il giudice valuta il ruolo storico del detenuto, la struttura e l'operatività attuale del sodalizio e le informazioni investigative (es. rapporti DDA/PNA).
- Errori di identificazione o mancanze formali nella motivazione possono essere contestati, ma la Corte richiede che la difesa produca elementi concreti che modifichino il giudizio complessivo sulla sussistenza dei rischi di collegamento.
- Per questioni economiche (riparazioni, remissione del debito) e per l'accesso a percorsi di giustizia riparativa è necessario documentare in modo puntuale l'effettiva impossibilità al pagamento o l'esistenza di atti già compiuti; tali elementi possono contribuire al superamento della presunzione se risultano "specifici, diversi e ulteriori".
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