Sentenza n. 1242/2026 - Catania, Sezione 3
per l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati all'art. 6 bis, del d.l. n. 387 del 1987.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (militari in congedo)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti all'Arma dei Carabinieri e collocati in congedo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile, hanno chiesto l'accertamento del diritto ai sei scatti previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ai fini della rideterminazione dell'indennità di buonuscita. L'INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale della pretesa, sostenendo inoltre l'infondatezza del ricorso. Nel merito, la controversia riguardava l'applicabilità dei sei scatti al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare cessato dal servizio a domanda, nonché l'eventuale natura decadenziale del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ritenendo che l'unico soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita sia l'ente previdenziale competente, ossia l'INPS. Ha respinto anche l'eccezione di prescrizione, rilevando che l'INPS non aveva specificato né provato la data di decorrenza del termine prescrizionale, che decorre dalla conoscenza dell'ammontare dell'indennità risultante dal prospetto di liquidazione; in ogni caso, le date di collocamento in congedo indicate per i ricorrenti erano tutte recenti e non consentivano il maturare della prescrizione quinquennale. Nel merito, il Collegio ha ritenuto applicabile l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 anche agli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento militare, comprese le persone aventi qualifiche equiparate nell'Arma dei Carabinieri, cessate dal servizio a domanda dopo il compimento dei 55 anni e la maturazione di 35 anni di servizio utile. Il TAR ha interpretato l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 da parte del Codice dell'ordinamento militare nel senso dell'abrogazione anche dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, escludendo la riviviscenza della formulazione originaria limitativa dei sei scatti ai casi di cessazione per età, inabilità o decesso. L'art. 1911, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare, mantenendo ferma l'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto, conferma la perdurante applicazione della disciplina dei sei scatti anche per il calcolo dell'indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non è stato ritenuto decadenziale, ma funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; la sua inosservanza non esclude quindi il diritto ai sei scatti. Il ricorso è stato accolto, con condanna dell'INPS alla rideterminazione e corresponsione delle somme dovute, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, e al pagamento di 2.000 euro di spese di lite oltre accessori.
Norme richiamate
ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita
La disposizione attribuisce sei scatti stipendiali al personale delle forze di polizia, compreso quello ad ordinamento militare, anche quando chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; gli scatti rilevano anche per la liquidazione dell'indennità di buonuscita.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
Il Codice dell'ordinamento militare conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ad ordinamento militare.
art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987
La disposizione, nella formulazione sostituita dall'art. 11 della l. n. 231/1990, limitava i sei scatti ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; secondo il TAR deve ritenersi abrogata dal Codice dell'ordinamento militare e non può rivivere nella formulazione originaria.
La sua abrogazione da parte del Codice dell'ordinamento militare non determina la riviviscenza della disposizione originaria novellata e comporta, secondo la decisione, anche l'abrogazione della disciplina limitativa contenuta nell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987.
art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale: incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo, fissata dal comma 3 al 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda.
art. 6-bis, comma 3, d.l. n. 387/1987
I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1°(gradi) gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda
La decorrenza annuale del collocamento a riposo conferma che la domanda può essere presentata anche in annualità successive e che il termine del 30 giugno non costituisce una condizione decadenziale per il beneficio.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Sulle somme dovute dall'ente previdenziale devono essere corrisposti gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre a disciplinare il regime degli accessori sulle somme previdenziali dovute, secondo il criterio degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- L'ente previdenziale competente è legittimato passivamente nelle controversie relative alla determinazione e alla corresponsione dell'indennità di buonuscita, in quanto unico soggetto obbligato al pagamento della prestazione.
- L'eccezione di prescrizione del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita richiede che l'ente debitore alleghi e provi la data di decorrenza del termine, individuabile nella conoscenza dell'ammontare della prestazione risultante dal prospetto di liquidazione.
- L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica agli appartenenti alle forze di polizia, senza distinzione tra ordinamento civile e ordinamento militare, che cessino dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; i sei scatti rilevano anche per la liquidazione dell'indennità di buonuscita.
- L'abrogazione di una disposizione novellatrice non determina, di regola, la riviviscenza della disposizione originaria; nel caso esaminato, l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 ha comportato anche il venir meno della disciplina limitativa dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987.
- Il termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non è decadenziale, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo; la sua inosservanza non esclude il diritto ai sei scatti quando ricorrano gli altri presupposti.
- Sulle somme riconosciute a titolo di rideterminazione dell'indennità di buonuscita spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, secondo la disciplina richiamata dalla sentenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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