Sentenza del 01/07/2015 n. 13482 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'avviso di accertamento relativo al 1998, con cui, applicando i parametri della L. n. 549/1995, erano stati contestati maggiori ricavi e conseguenti omessi versamenti di Irpef, Irap, Iva e addizionale regionale. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva accolto l'appello dell'Agenzia e riformato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'accertamento. Il contribuente ha impugnato tale decisione deducendo, con il primo motivo, vizi di motivazione: sosteneva che il difetto di motivazione dell'avviso fosse stato eccepito già nel ricorso introduttivo e che l'avviso non contenesse il prospetto e le indicazioni descritti dalla CTR. Con il secondo motivo lamentava la violazione della L. n. 241/1990 e della L. n. 212/2000 e la falsa applicazione della normativa indicata nel ricorso, sostenendo che l'avviso fosse nullo perché non corredato dai documenti posti a fondamento della pretesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non era stato parte del giudizio d'appello. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo del necessario momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c.; inoltre, la censura sulla mancata deduzione originaria del difetto di motivazione era formulata con il mezzo processuale non corretto e non riportava integralmente il ricorso introduttivo. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la mancanza del quesito di diritto previsto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile perché la sentenza impugnata era stata depositata il 18 novembre 2008; l'abrogazione della norma, introdotta dalla L. n. 69/2009, valeva solo per i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della novella. La Corte ha quindi condannato il ricorrente a pagare ai controricorrenti, in solido, Euro 2.800,00 di spese processuali, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Il mezzo è inammissibile perchè carente del c.d. "momento di sintesi" ovvero della "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione" che, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. (applicabile al ricorso essendo stata la sentenza impugnata il 18.11.2008), devono essere contenuti dal motivo di ricorso proposto ex art. 360 c.p.c. , n. 5.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, la censura di vizio motivazionale deve indicare in modo chiaro il fatto controverso e le ragioni per cui la motivazione è omessa, contraddittoria o insufficiente; la mancanza del momento di sintesi rende il motivo inammissibile.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo è, altresì, inammissibile con riguardo al vizio denunciato sub a), laddove la censura andava più correttamente sollevata ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 e perchè il mezzo difetta in sufficienza non riportando nella sua integrità il contenuto del ricorso introduttivo.
La censura relativa al vizio processuale attribuito alla sentenza, consistente nell'avere ritenuto non proposta una contestazione che il contribuente assumeva già formulata, doveva essere proposta come errore processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; occorreva inoltre riportare integralmente il ricorso introduttivo per consentire la verifica.
Art. 366-bis c.p.c., in relazione alla L. n. 69/2009, artt. 47 e 58, comma 5
La L. n. 69 del 2009, art. 47 con il quale è stato abrogato l'art. 366-bis cod. proc. civ. , si applica, infatti, per effetto della disposizione transitoria contenuta nell'art. 58, comma 5, della medesima legge, solo con riferimento alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge, dovendosi ritenere manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale di tale disposizione per contrasto con l'art. 3 Cost. , in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l'applicabilità delle disposizioni processuali e non appare irragionevole il mantenimento della pregressa disciplina per i ricorsi per cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati prima dell'entrata in vigore della novella (v. Cass. n.ri 26364/2009 e 15718/2011).
L'abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c. non opera per i ricorsi contro provvedimenti pubblicati prima dell'entrata in vigore della L. n. 69/2009: per questi continua ad applicarsi la disciplina previgente, compreso l'obbligo del quesito di diritto e, per i vizi motivazionali, del momento di sintesi.
Art. 366-bis c.p.c. (quesito di diritto)
Anche tale motivo è inammissibile per l'assenza del quesito di diritto previsto dall'art. 366 bis c.p.c. applicabile all'odierno ricorso in quanto la sentenza impugnata è stata depositata il 18.11.2008.
Quando l'art. 366-bis c.p.c. è applicabile ratione temporis, il motivo che denuncia una violazione di legge deve concludersi con un quesito di diritto; la sua mancanza determina l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, prima di formulare i motivi occorre verificare la disciplina processuale applicabile in base alla data di pubblicazione del provvedimento impugnato: l'abrogazione di una norma processuale non si estende automaticamente ai provvedimenti anteriori, se la disciplina transitoria dispone diversamente.
- Per i ricorsi soggetti al previgente art. 366-bis c.p.c., i motivi per violazione di legge richiedevano un quesito di diritto e quelli per vizio motivazionale una chiara indicazione del fatto controverso e delle ragioni della carenza motivazionale; l'omissione comportava l'inammissibilità.
- Le censure che denunciano un error in procedendo vanno formulate con il corretto motivo di ricorso per cassazione e devono fornire alla Corte gli elementi necessari per verificarle, anche riportando integralmente gli atti processuali rilevanti.
- Il ricorso per cassazione va diretto contro le parti del giudizio di appello: l'impugnazione contro un soggetto che non è stato parte nel grado precedente è inammissibile nei suoi confronti.
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