Cassazione Penale, Sentenza n. 21703/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello lamentando: 1) carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione al riconoscimento della sua qualità di "titolare di fatto" della Navalmeccanica srl, sostenendo che le prove indicano la moglie come reale titolare e che la sua presunta "silenzio" non prova nulla; 2) carenza e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza del fatto-reato (furto di acqua), deducendo che non sarebbe provata la sottrazione di una quantità determinata di acqua né il concreto pregiudizio al bene giuridico tutelato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le censure riproponessero, in termini generici e assertivi, le stesse doglianze già svolte e respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della Corte territoriale. In ogni caso la Corte ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del giudice di merito, che aveva accertato: la realizzazione di un allaccio abusivo alla rete idrica comunale (in assenza di contratto e contatore), lo spezzamento del sigillo Amam e l'apposizione di un rubinetto che permetteva l'erogazione dell'acqua in un locale retrostante l'esercizio; ed aveva individuato il Risitano come titolare di fatto dell'impresa, rilevando che non aveva smentito quanto emerso al sopralluogo né in dibattimento. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 624 e 625 n.2 e n.7 cod. pen.
Le norme sono state applicate per qualificare il fatto come furto (art. 624) con le aggravanti previste dal 625 nn.2 (uso di violenza sulle cose) e 7 (su cose destinate a pubblico servizio/publica utilità): lo spezzamento del sigillo e l'allaccio abusivo alla rete idrica configurano le aggravanti.
art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamata dalla sentenza in senso di non applicabilità della disciplina transitoria prevista dalla norma (menzionata come non pertinente all'esito dell'inammissibilità).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Citata in relazione al mancato riconoscimento di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende; conferma la legittimità di tale misura in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza di legittimità (es.: Sez. 2, n. 27816/2019; Sez. 3, n. 44882/2014; Sez. U, n. 930/1995 ecc.)
Principio consolidato che la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti e le prove a favore di una diversa valutazione e che è inammissibile il ricorso che ripropone motivi già dedotti e motivatamente respinti in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del materiale probatorio: contestazioni generiche della motivazione già esaminata e respinta in appello portano all'inammissibilità del ricorso.
- Per reati come il furto di acqua l'accertamento del fatto può essere basato sugli elementi tecnici (allaccio abusivo, spezzamento del sigillo, installazione di rubinetto) anche se non sia quantitativamente determinata la misura dell'acqua sottratta; l'elemento fondamentale è la sottrazione dalla rete pubblica e l'uso improprio destinato al profitto.
- Il riconoscimento della qualità di "titolare di fatto" di un'impresa può fondarsi su elementi comportamentali e probatori che dimostrano il controllo effettivo sull'attività (presenza al sopralluogo, uso dei locali, mancata smentita degli accertamenti), non solo sull'intestazione formale.
- Nel proporre impugnazioni è essenziale articolare censure specifiche e confrontarsi direttamente con le ragioni della decisione impugnata; una mera riformulazione di fatti alternativi o letture diverse senza confutazione motivata della prova fornita dal giudice di merito è inefficace in Cassazione.
- La commissione di violenza sulle cose (es. spezzamento di un sigillo) per compiere un reato contro i beni destinati a pubblico servizio integra le aggravanti previste dal codice penale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21670/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21671/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21672/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21674/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21675/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21676/2023 del 22/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →