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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1873/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del provvedimento del GIP che, in sede di opposizione a decreto penale di condanna proposta nell'interesse del Mileto, ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova perché priva di un programma di trattamento o della richiesta di elaborazione. Il ricorrente deduceva violazione di legge e inosservanza di norme processuali sostenendo che l'inammissibilità della richiesta di messa alla prova non poteva comportare l'inammissibilità dell'opposizione e che il giudice avrebbe dovuto comunque emettere il decreto di giudizio immediato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la richiesta di messa alla prova presentata in opposizione fosse inammissibile per mancanza del programma, ma ha confermato il principio secondo cui l'inammissibilità di tale istanza non comporta l'inammissibilità dell'opposizione e che l'esito necessario dell'opposizione, quando manchino altri riti alternativi richiesti o possibili, è il decreto di giudizio immediato. Tuttavia il ricorrente non ha provato che il giudice non abbia poi emesso il decreto di giudizio immediato o che vi sia stata una anomalia processuale concreta; pertanto il ricorso è infondato e viene respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 461 cod. proc. pen.

    Fissa il termine di quindici giorni per proporre opposizione a decreto penale; da questo termine può essere presentata anche la richiesta di sospensione per messa alla prova.

  • art. 464 cod. proc. pen.

    Prevede che, quando non sussistono i presupposti per altri riti alternativi, il giudice debba emettere decreto di giudizio immediato; non stabilisce un termine preciso ma l'emissione deve seguire in via immediata o comunque breve.

  • art. 464-bis cod. proc. pen.

    Consente la sospensione del procedimento per messa alla prova e disciplina la possibilità di proporre tale istanza nel termine dell'opposizione a decreto penale; ne sottolinea il duplice profilo sostanziale e processuale.

  • art. 464-quater cod. proc. pen.

    Individua i criteri di ammissione alla messa alla prova, richiedendo l'idoneità del programma di trattamento e la prognosi di risocializzazione, elemento che giustifica l'inammissibilità se manca il programma.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Individua cause di proscioglimento immediate; rilevante ai fini della decisione sull'ammissione alla messa alla prova per accertare l'insussistenza di cause che impongano il proscioglimento.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi che possono essere impugnati davanti alla Corte regolatrice; nel caso il ricorso è stato formulato nei limiti di tale disposizione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Indica le modalità di motivazione e le fattispecie di ricorso per cassazione (violazione di legge e inosservanza di norme processuali) invocate nel ricorso.

  • art. 456 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle modalità processuali che il difensore riteneva non osservate nella fase di opposizione e nella conseguente decisione del giudice.

Massime di principio

  • La richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova presentata in opposizione a decreto penale può essere dichiarata inammissibile se non corredata del programma di trattamento o della richiesta di elaborazione.
  • L'inammissibilità della richiesta di messa alla prova non rende inammissibile l'opposizione al decreto penale; l'opposizione conserva efficacia e, quando manchino altri riti alternativi richiesti o possibili, l'esito necessario è il decreto di giudizio immediato.
  • Il giudice deve emettere il decreto di giudizio immediato quando difettino i presupposti per l'accesso ad altri riti o non siano stati richiesti; detta emissione costituisce atto distinto dalla declaratoria di inammissibilità ma dovrebbe seguire immediatamente o in breve tempo.
  • Chi denuncia l'abnormità o l'omissione di un atto processuale (es. mancata emissione del decreto di giudizio immediato) ha l'onere di provare concretamente tale vizio, anche con attestazioni di cancelleria; l'assenza di tale prova rende infondato il ricorso.
  • Per evitare l'inammissibilità della domanda di messa alla prova, la difesa dovrebbe allegare il programma di trattamento o formulare espressa richiesta di elaborazione dello stesso nel termine di opposizione; in alternativa, se si intendono altri riti (patteggiamento o abbreviato), occorre esprimerli chiaramente nell'atto di opposizione e disporre delle procure necessarie.

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