Ordinanza n. 2527/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00124/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lombardia - Brescia, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare; in sede di istanza ex art. 58 c.p.a., richiesta di revoca dell'idoneità tecnica
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lombardia - Brescia che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Ha inoltre fondato un'istanza ai sensi dell'art. 58 c.p.a. su sopravvenienze relative a un processo penale, sostenendo che tali elementi giustificassero la modifica o la revoca della precedente ordinanza cautelare e limitando la richiesta alla sola revoca dell'idoneità tecnica. Dal testo emerge che i provvedimenti della Provincia erano fondati non soltanto su fatti di rilevanza penale, ma anche su accertamenti autonomamente svolti in sede amministrativa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'art. 58 c.p.a. per modificare o revocare la precedente ordinanza cautelare collegiale, già confermata in appello. Le sopravvenienze relative al processo penale non integravano mutamenti nelle circostanze poste dalla Provincia a fondamento dei provvedimenti impugnati, poiché tali provvedimenti si basavano anche su autonomi accertamenti amministrativi. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione della limitazione della richiesta alla sola revoca dell'idoneità tecnica.
Norme richiamate
mutamenti nelle circostanze
La modifica o revoca di una precedente ordinanza cautelare richiede sopravvenienze idonee a determinare un mutamento delle circostanze poste a fondamento della decisione cautelare; non sono sufficienti sopravvenienze che incidano solo su uno degli autonomi elementi motivazionali dell'atto amministrativo.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile all'appello cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La modifica o revoca di un’ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 58 c.p.a. presuppone un effettivo mutamento delle circostanze poste a fondamento dei provvedimenti impugnati e non può essere disposta sulla base di sopravvenienze che riguardino soltanto alcuni degli elementi considerati dall’amministrazione.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato sia su fatti di rilevanza penale sia su autonomi accertamenti amministrativi, le sopravvenienze relative al processo penale non sono sufficienti, da sole, a giustificare la revoca o modifica della misura cautelare se non incidono anche sugli autonomi accertamenti amministrativi.
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