Cassazione Penale, Sentenza n. 30238/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio della motivazione, deducendo carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità nella valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi del concorso nel reato di riciclaggio. La difesa ha contestato che la sentenza di merito basasse la responsabilità del Colazzo su dichiarazioni del coimputato Martino senza il necessario controllo dell'attendibilità ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p.; che gli elementi fattuali indicati (aver presentato Martino a chi aveva il veicolo; telefonate durante il viaggio verso Livorno; informazioni sulla strada perché il ricorrente era diretto a Genova) non fossero idonei a individuare un contributo materiale specifico né la consapevolezza del ricorrente circa la provenienza illecita del veicolo e la finalità del trasporto; e che l'assoluzione di Colazzo dalle accuse di falsificazione richiedeva una motivazione più stringente per collegarlo all'operazione di trasferimento all'estero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che la motivazione della sentenza impugnata era viziata perché fondata, in via esclusiva o principale, sulle dichiarazioni del coimputato Martino senza la verifica della loro attendibilità ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p., e perché i dati oggettivi citati non erano individualizzanti né dimostrativi dell'elemento soggettivo richiesto per il reato di riciclaggio. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio nel quale dovrà essere rivalutato l'intero materiale probatorio, con verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni di Martino e della sussistenza di riscontri esterni che individualizzino il contributo materiale e la consapevolezza del ricorrente.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni del coimputato necessitano di una valutazione specifica della loro attendibilità e non possano costituire, da sole e senza verifica, la base della condanna di altro imputato; la mancata valutazione di attendibilità configura un vizio motivazionale che invalida la sentenza.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. n. 176/2020
Richiamata come norma procedurale per l'esame del ricorso in Cassazione; la Corte ha esaminato il ricorso con le forme previste da tale disposizione (procedure speciali introdotte dal d.l.), applicandole secondo la normativa vigente.
art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15
art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. L. 25 febbraio 2022, n. 15
Richiamata per estendere l'applicabilità delle forme di esame del ricorso indicate dal precedente decreto-legge; ha funzione di riferimento procedurale per l'applicazione delle norme richieste.
Massime di principio
- Le dichiarazioni del coimputato non possono, di per sé, fondare la condanna di un altro imputato senza che il giudice valuti specificamente la loro attendibilità ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p.; la mancata verifica rende la motivazione viziata.
- Per reati come il riciclaggio occorre collegare in modo individualizzato e probante sia il contributo materiale (cosa ha fatto concretamente l'imputato) sia l'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita e della finalità del trasferimento); prove generiche (presentazioni, contatti telefonici, informazioni sulla strada) sono spesso insufficienti.
- L'assoluzione per alcune condotte (es. falsificazione dei documenti) richiede che la condanna per altri aspetti dell'operazione sia sostenuta da motivazione particolarmente rigorosa e da riscontri esterni che dimostrino il coinvolgimento specifico dell'imputato.
- In caso di affidamento su dichiarazioni di terzi, la parte giudicante deve cercare riscontri oggettivi esterni e circostanze individualizzanti (documenti, tracce materiali, comunicazioni specifiche) che corroborino quanto dichiarato.
- Per la difesa: impugnare la sentenza richiamando l'assenza di riscontri e la mancata valutazione dell'attendibilità delle fonti può ottenere l'annullamento e il rinvio per nuovo esame; per l'accusa: è essenziale produrre o evidenziare riscontri esterni che colleghino il singolo imputato al contributo materiale e alla consapevolezza del reato.
- La Corte d'appello in sede di rinvio dovrà effettuare una valutazione completa e motivata sull'attendibilità delle dichiarazioni di coimputati e sull'esistenza di prove individualizzanti, non limitandosi a descrizioni generiche dei contatti o delle relazioni tra persone.
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