Cassazione Penale, Sentenza n. 33131/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di permesso premio. Il ricorrente contestava la valutazione negativa del Tribunale di sorveglianza circa la maturità del percorso trattamentale e l'assenza di una prognosi tranquillante per la concessione del beneficio, deducendo la violazione degli artt. dell'ordinamento penitenziario (art. 30-bis/30-ter) e dell'art. 16-nonies (statuto dei collaboratori), nonché il vizio motivazionale nonostante esiti favorevoli delle relazioni di osservazione e della collaborazione con la giustizia.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse adeguatamente valutato i progressi trattamentali ma correttamente considerato ancora insufficienti gli elementi probatori per una ragionevole prognosi di affidabilità esterna. Sono state valorizzate negativamente la gravità dei reati, la significativa distanza temporale dal termine pena, l'epoca recente dell'avvio del percorso di ravvedimento/collaborazione, e precedenti specifici di evasioni e violazioni delle prescrizioni. È stato inoltre considerato rilevante il venir meno del rapporto con la compagna e la sua indisponibilità ad accogliere il detenuto in ipotesi di permesso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 30-ter Ord. pen. (verifica della regolarità di condotta e dell'assenza di pericolosità sociale; finalità affettive, culturali, lavorative del permesso premio)
Il giudice deve verificare con rigore la regolarità della condotta e l'assenza di pericolosità sociale, valutando la coerenza del permesso con il trattamento e le sue finalità. Nei casi di reati particolarmente gravi e di fine pena lontana nel tempo la valutazione della pericolosità è più rigorosa e richiede elementi probanti di rivisitazione critica del comportamento pregresso
Art. 16-nonies (d.l. n. 8/2015, richiamato nella giurisprudenza sullo statuto dei collaboratori)
art. 16-nonies, comma 3, d.l. n. 8/2015 (requisito del ravvedimento per i collaboratori di giustizia)
Il ravvedimento non è presunto per il solo fatto della collaborazione o dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata: occorrono ulteriori e specifici elementi che dimostrino, anche solo in termini di ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza del ravvedimento; elementi embrionali o recenti non bastano a fondare la concessione del beneficio
Massime di principio
- La sola collaborazione con la giustizia e l'assenza di collegamenti criminali non sono di per sé sufficienti a provare il ravvedimento necessario per i benefici penitenziari; servono elementi supplementari e specifici, corroborati nel tempo
- Per la concessione del permesso premio il magistrato deve valutare la regolare condotta e l'assenza di pericolosità sociale, nonché la coerenza del beneficio con gli interessi affettivi, culturali e di lavoro: l'assenza di un riferimento stabile (es. persona disponibile ad accogliere) può incidere negativamente
- Nei casi di reati gravi, con fine pena distante, e con pregresse condotte trasgressive (evasion i, violazioni di prescrizioni), il giudizio di affidabilità esterna richiede un percorso trattamentale più maturo e una documentazione più solida; le progressioni recenti sono valutate con cautela
- Un diniego basato su carenza di elementi può essere superato fornendo nel tempo ulteriori e più robusti elementi trattamentali e di inserimento sociale (pareri positivi della direzione, relazioni di sintesi rafforzate, disponibilità concreta di accoglienza esterna)
- Il parere di organismi quali la Direzione Nazionale Antimafia può avere rilevanza nella valutazione complessiva e la sua conformità alla decisione giudiziale rafforza la motivazione del diniego
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