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Sentenza

Sentenza n. 4327/2026 - Napoli, Sezione 3

per la declaratoria, previa adozione di idonee misure cautelari, di illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall’ACER sull’istanza di subentro, formulata dalla ricorrente il 24 febbraio 2026, nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in -OMISSIS- alla -OMISSIS-, scala A, interno 27.

Giustizia amministrativa202603555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dall'ACER sull'istanza di subentro nell'assegnazione di un alloggio ERP, presentata il 24 febbraio 2026 e seguita da diffida a provvedere

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (enti gestori ERP)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto, anche previa adozione di misure cautelari, ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'ACER sull'istanza con cui chiedeva il subentro nell'assegnazione dell'alloggio ERP già detenuto dalla madre, deceduta il 30 gennaio 2025. L'ACER ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il TAR ha riconosciuto la propria giurisdizione esclusiva sulle controversie inerenti al silenzio dell'amministrazione ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 3), c.p.a., distinguendo tuttavia la questione della giurisdizione da quella dei limiti interni della cognizione esercitabile nel rito del silenzio. Nel merito processuale, il Collegio ha ritenuto che la pretesa sostanziale azionata riguardasse un diritto soggettivo a proseguire nel rapporto di locazione originariamente intestato alla madre. Le controversie sul subentro nell'assegnazione di alloggi ERP attengono infatti alla fase privatistica di gestione del rapporto locatizio, successiva alla fase pubblicistica di attribuzione dell'immobile, e sono caratterizzate da atti paritetici, non da esercizio di potere amministrativo autoritativo.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio in forma semplificata nella camera di consiglio cautelare, ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha escluso il difetto di giurisdizione, ritenendo che le controversie relative al silenzio dell'amministrazione rientrino nella giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 3), c.p.a. Ha però dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di una condizione dell'azione: il rito speciale avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. è volto a reagire all'inerzia nell'adozione di un provvedimento amministrativo autoritativo, a fronte di un interesse legittimo, e non può essere utilizzato per ottenere la soddisfazione di un diritto soggettivo. La pretesa al subentro nell'alloggio ERP riguarda la prosecuzione di un rapporto locatizio già esistente e, quindi, una posizione di diritto soggettivo la cui eventuale lesione deve essere fatta valere davanti al giudice ordinario nei termini di prescrizione. Le spese sono state integralmente compensate, mentre il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata nella sede cautelare, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito avverso il silenzio dell'amministrazione; il rimedio presuppone l'inerzia nell'adozione di un provvedimento amministrativo dovuto e non è utilizzabile per la tutela diretta di diritti soggettivi derivanti da un rapporto privatistico.

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 3), c.p.a.

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie inerenti al silenzio dell'azione amministrativa, senza estendere però i limiti interni della cognizione del rito del silenzio alle pretese aventi natura di diritto soggettivo.

Massime di principio

  • Il rito avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. è esperibile per reagire all'inerzia dell'amministrazione nell'emanazione di un provvedimento amministrativo, quando la posizione sostanziale del privato è un interesse legittimo; non è invece utilizzabile per ottenere direttamente la soddisfazione di un diritto soggettivo.
  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie inerenti al silenzio dell'azione amministrativa non comporta che il rito ex art. 117 c.p.a. possa essere utilizzato per ogni inerzia dell'amministrazione, comprese quelle riguardanti rapporti privatistici e diritti soggettivi.
  • Il subentro nell'assegnazione di un alloggio ERP, quando riguarda la prosecuzione del rapporto locatizio già instaurato, appartiene alla fase privatistica di gestione della locazione e dà luogo a una posizione di diritto soggettivo, distinta dalla fase pubblicistica di originaria assegnazione dell'immobile.
  • Le controversie relative alla gestione privatistica del rapporto locatizio ERP, inclusa la pretesa al subentro, non implicano di regola l'esercizio di poteri autoritativi e devono essere fatte valere davanti al giudice ordinario, secondo i termini propri della tutela dei diritti soggettivi.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiGiurisdizione e riparto
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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