Sentenza del 08/06/2020 n. 1503 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e Misure cautelari - Cartella di pagamento - Notificazione - Prova - Copia estratti di ruolo e relate di notifica - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento inviata a mezzo posta. La questione decisa riguarda il valore probatorio della raccomandata e della ricevuta di spedizione prodotte dall'agente della riscossione e la ripartizione dell'onere della prova circa il contenuto del plico.
La decisione
La massima afferma che la ricevuta di spedizione rilasciata dall'ufficio postale prova la spedizione della raccomandata e fonda la presunzione che l'atto sia giunto al destinatario e sia stato da lui conosciuto. Spetta quindi al destinatario provare che il plico era vuoto oppure conteneva una comunicazione diversa da quella indicata dal mittente. Il testo fornito non riporta gli estremi della decisione, l'esito concreto del giudizio, eventuali importi, spese o ulteriori statuizioni; non è pertanto possibile indicare quale parte abbia formalmente vinto.
Norme richiamate
Nel contesto descritto, la notificazione postale della cartella può essere dimostrata mediante la documentazione di spedizione prodotta dall'agente della riscossione, dalla quale deriva la presunzione di arrivo e conoscenza dell'atto.
La spedizione documentata fonda la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario; questa presunzione può essere superata provando che il plico non conteneva la comunicazione indicata o conteneva un documento diverso.
Massime di principio
- Quando si contesta una cartella spedita per posta, la ricevuta postale di spedizione può costituire prova della spedizione e attivare la presunzione che l'atto sia giunto a destinazione e sia stato conosciuto.
- Una volta prodotta la prova della spedizione, non basta una contestazione generica: il destinatario deve fornire prova specifica che il plico fosse vuoto o avesse un contenuto diverso da quello dichiarato dal mittente.
- La regola riguarda la prova della notificazione e del contenuto presunto del plico; il testo fornito non consente di ricostruire l'esito processuale concreto né eventuali altri motivi di ricorso.
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