Cassazione Penale, Ordinanza n. 13429/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari di un tribunale aveva applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confronti dell'imputato per il reato di tentato riciclaggio. Il difensore dell'imputato proponeva un'impugnazione contro la sentenza di patteggiamento, deducendo la mancata assoluzione e l'omessa concessione delle attenuanti generiche. La corte d'appello, rilevata l'inappellabilità della sentenza, trasmetteva gli atti. La Corte di cassazione ha quindi esaminato il ricorso nelle forme de plano e lo ha ritenuto proposto al di fuori dei casi consentiti, oltre che manifestamente infondato e generico, poiché censurava profili di responsabilità e di trattamento sanzionatorio non deducibili con il ricorso avverso il patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la sentenza di applicazione della pena concordata è impugnabile in cassazione soltanto nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le doglianze sulla responsabilità e sulle attenuanti generiche non rientrano in tali ipotesi. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza richiamata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, frutto di accordo tra imputato e pubblico ministero.
Contro la sentenza di patteggiamento il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
L'impugnazione è stata trattata nelle forme de plano.
art. 38235/2018
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235
Richiamata a sostegno del principio secondo cui il vizio di motivazione non è più deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra censura è inammissibile.
- Dopo la riforma, il vizio di motivazione non costituisce più motivo deducibile contro il patteggiamento, neppure quando venga prospettata una mancata assoluzione o un diverso apprezzamento delle attenuanti.
- Le doglianze relative alla responsabilità penale e alla concessione delle attenuanti generiche sono incompatibili con la natura negoziale della sentenza di patteggiamento e, se proposte, determinano l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato o proposto fuori dai casi consentiti, la Corte può procedere in camera di consiglio de plano e condannare il ricorrente anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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