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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13377/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È dunque rimasta ferma la statuizione di condanna pronunciata in appello per concorso in truffa.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso era proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per concorso in truffa. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del concorso nel reato ex art. 640 c.p., contestando la prova della partecipazione consapevole e volontaria all'operazione fraudolenta. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza era solo apparente e priva di specificità, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato, tra l'altro, l'accredito dell'ingiusto profitto su una carta prepagata intestata all'imputato e nella sua disponibilità, in assenza di denuncia di furto o smarrimento. La Corte richiama anche che non era necessaria la rinnovazione probatoria, non trattandosi di ribaltamento di un giudizio assolutorio fondato su diverso apprezzamento dell'attendibilità della persona offesa.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La partecipazione al fatto di truffa può essere affermata quando la motivazione di merito valorizzi elementi fattuali univoci, come l'accredito del profitto ingiusto su uno strumento di pagamento intestato e disponibile all'imputato, in assenza di spiegazioni alternative o di denuncia di furto/smarrimento.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca un vizio di violazione di legge sulla ricostruzione dell'elemento soggettivo senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La partecipazione cosciente e volontaria al reato può essere desunta da elementi fattuali univoci, purché logicamente valorizzati dal giudice di merito; nel caso di truffa, rileva anche l'intestazione e la disponibilità del mezzo di pagamento su cui confluisce il profitto illecito.
  • La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non è necessaria quando non vi sia un ribaltamento di una precedente assoluzione fondato su una diversa valutazione dell'attendibilità della persona offesa.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il giudice deve porre a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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