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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13380/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero aspecifici, meramente riproduttivi delle doglianze d'appello e diretti a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso una decisione di appello che aveva confermato la responsabilità penale in una fattispecie caratterizzata, secondo la Corte territoriale, da una condotta violenta ai danni della persona offesa. I motivi di ricorso erano due e sono stati esaminati congiuntamente perché strettamente connessi: da un lato si contestava l'effettiva ricorrenza di una violenza idonea a integrare il reato ascritto; dall'altro si deduceva la mancata ricognizione di persona effettuata dalla persona offesa in dibattimento, ritenuta dalla difesa decisiva per escludere la prova dell'identificazione dell'autore. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure erano sostanzialmente reiterative dei motivi già dedotti in appello e non si confrontavano con la motivazione della sentenza di secondo grado, che aveva valorizzato plurimi elementi probatori: le lesioni riportate dalla persona offesa, le sue dichiarazioni ritenute credibili, l'individuazione fotografica in indagine da parte della persona offesa e di un testimone presente, nonché il riconoscimento del furgone dell'imputato sulla base delle dichiarazioni del testimone. La mancata ricognizione in dibattimento è stata considerata non decisiva alla luce degli ulteriori elementi acquisiti e dell'assenza di una valida versione alternativa.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre i medesimi motivi già dedotti in appello e già motivatamente respinti dal giudice di merito, senza un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata.
  • La deduzione generica di un vizio di motivazione non è sufficiente se il ricorso mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e dei fatti, attività riservata al giudice di merito.
  • La mancata ricognizione dell'imputato in dibattimento non assume valore decisivo quando la sentenza di merito si fonda su una pluralità di elementi convergenti e logicamente motivati, tali da sostenere l'identificazione dell'autore del fatto.
  • La presenza di ulteriori e consistenti elementi probatori, anche documentali o indiziari, può rendere non decisiva l'assenza di un singolo atto di identificazione formale, se la ricostruzione complessiva del fatto resta coerente e priva di aporie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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