Cassazione Penale, Ordinanza n. 13389/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato impugna la sentenza del Tribunale di Milano pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) deducendo, con un unico motivo, la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In sostanza lamenta che il giudice non avrebbe verificato l'eventuale ricorrenza di una causa ostativa alla definizione concordata del processo.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Richiama l'orientamento secondo cui, in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è inammissibile quando deduca la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnabilità alle sole ipotesi tassative di violazione di legge. La Corte aggiunge che le statuizioni non illegittime concordate tra le parti, una volta recepite in sentenza, non possono essere rimesse in discussione con ricorso; quanto alla motivazione, è sufficiente l'affermazione dell'avvenuta verifica e della positiva valutazione dell'accordo. Segue condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
consente la definizione del processo con applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza resa ai sensi di tale norma è oggetto di controlli impugnatori limitati.
la dedotta mancata verifica delle cause di proscioglimento non è, in questo contesto, motivo idoneo a fondare ricorso per cassazione oltre i limiti stabiliti dalla legge.
limita tassativamente l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge previste dalla norma.
richiamato solo per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è proponibile soltanto nei casi di violazione di legge espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non potendo essere utilizzato per contestare genericamente la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- Le statuizioni concordate tra le parti e recepite nella sentenza di applicazione della pena, se non illegittime, non possono essere rimesse in discussione dalle parti in sede di legittimità.
- Ai fini della motivazione della sentenza di patteggiamento, è sufficiente dare atto dell'avvenuta verifica della legittimità dell'accordo e della positiva valutazione dei suoi termini, senza necessità di una motivazione estesa sulle scelte concordate.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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