Cassazione Penale, Ordinanza n. 07938/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la sentenza d'appello che aveva già confermato la condanna per evasione. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'unico motivo dedotto riguardava la recidiva: il ricorrente contestava, in sostanza, la conferma dell'applicazione della recidiva da parte del giudice di merito. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era manifestamente infondato, perché la motivazione della Corte territoriale era corretta e non illogica nel valorizzare i precedenti penali del ricorrente, tra cui tre condanne per evasione dagli arresti domiciliari, e nel considerare il fatto oggetto di giudizio espressivo di una accresciuta pericolosità.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice del reato di evasione, per il quale la condanna era stata confermata in appello.
recidiva
La Corte ha ritenuto corretta la conferma dell'applicazione della recidiva in ragione dei precedenti penali del ricorrente e della maggiore pericolosità desumibile dal fatto oggetto di giudizio.
Cassa delle ammende
Somma irrogata al ricorrente in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce censure manifestamente infondate sulla motivazione relativa alla recidiva, se il giudice di merito ha dato una giustificazione coerente e non illogica basata sui precedenti penali e sulla maggiore pericolosità dell'imputato.
- La recidiva può essere legittimamente confermata quando risulti valorizzata la presenza di precedenti specifici e reiterati, specie se il fatto per cui si procede si inserisce in una sequenza criminosa indicativa di accresciuta pericolosità.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è normalmente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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