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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8090/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso verteva sulla determinazione del momento da cui decorre il termine per proporre querela in relazione a un presunto reato di truffa (art. 642 c.p.) collegato a una denuncia di sinistro stradale ritenuta falsa. Il Tribunale di Bologna aveva dichiarato "non doversi procedere" per tardività della querela facendo decorrere il termine dalla data della denuncia del falso sinistro (momento in cui sarebbe stato consumato il reato). Il Procuratore ha invece dedotto che il termine per la querela decorre dal momento in cui la persona offesa acquista la conoscenza effettiva del fatto di reato, cioè quando la compagnia di assicurazioni, a seguito di accertamenti, si renda conto della natura fraudolenta della richiesta di risarcimento, e non dalla mera presentazione della denuncia alla compagnia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, affermando il principio secondo cui il termine per proporre querela decorre dalla data in cui la parte offesa viene a conoscenza del fatto di reato e non automaticamente dalla data della denuncia del sinistro. Ha inoltre ricordato che grava su chi deduce la tardività della querela l'onere di prova del difetto di tempestività. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Bologna per un nuovo esame volto a verificare la tempestività della querela con riferimento al momento in cui UnipolSai s.r.l. ha effettivamente acquisito la conoscenza della natura dolosa della pretesa risarcitoria.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Norma che descrive il reato di truffa, ossia la fattispecie addebitata agli imputati; nel caso esaminato è il fatto materiale contestato ma la decisione riguarda l'accertamento della tempestività della querela relativa a tale reato.

  • Sez. U., n. 12213 del 21/12/2017 (Zucchi), Rv. 272170 - 01

    nel delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice il termine per proporre la querela decorre dalla data in cui l'inottemperanza pervenga a conoscenza del creditore

    Giurisprudenza consolidata che la Corte ha richiamato per affermare il principio generale: il termine per la querela decorre dal momento in cui la parte offesa viene a conoscenza dell'illecito; la prova della tardività grava su chi la deduce.

Massime di principio

  • Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la parte offesa acquista la conoscenza effettiva del fatto di reato, non necessariamente dalla data della denominazione/denuncia iniziale del fatto.
  • Se la scoperta del reato richiede accertamenti (es. verifiche assicurative, perizie), il termine inizia a decorrere quando gli accertamenti hanno portato la parte offesa a comprendere la natura fraudolenta o il carattere criminoso della condotta.
  • Chi sostiene la tardività della querela ha l'onere di provarne il difetto di tempestività; il giudice non può presumere automaticamente la conoscenza immediata del fatto all'atto della mera denuncia/denuncia interna.
  • In casi analoghi le corti devono valutare le prove documentali e le comunicazioni (rapporti investigativi, notifiche, esiti di indagini interne) per fissare il momento della conoscenza del fatto da parte della persona offesa.
  • Per le compagnie assicurative e i danneggiati è importante documentare la data in cui è stata acquisita la consapevolezza dell'illecito (relazioni, email, verbali di accertamento) per tutelare la tempestività dell'azione penale o per difendersi da eccezioni di prescrizione/termine querela.

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