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Parere

Parere n. 130/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, dal signor Angelo Naddeo e dalla Edil Alan S.r.l.s. e dalla Edil 2 S.r.l. contro il Comune di Monza e il Ministero dell’interno e nei confronti del Condominio di Via Ardigò 34 in Monza per l’annullamento: a) del provvedimento del 10 dicembre 2024, recante diniego di rilascio del permesso di costruire; b) della nota dei Vigili del Fuoco del 31 maggio 2024, recante richiesta di nuova pratica antincendio richiamata nel provvedimento impugnato; c) della nota dei Vigili del Fuoco del 25 novembre 2024, recante diniego ad esprimere nuovo parere sulla pratica edilizia per difetto di legittimazione in capo ai ricorrenti.

Giustizia amministrativa202500427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego di permesso di costruire, della richiesta dei Vigili del Fuoco di presentazione di una nuova pratica antincendio e del diniego dei Vigili del Fuoco di esprimere un nuovo parere sulla pratica edilizia

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del 10 dicembre 2024 con cui è stato negato il rilascio del permesso di costruire relativo alla ristrutturazione di un fabbricato esistente e alla realizzazione di un nuovo edificio residenziale su area adiacente, nonché due note dei Vigili del Fuoco del 31 maggio 2024 e del 25 novembre 2024. Hanno chiesto anche la sospensione cautelare degli atti e, eventualmente, un ordine di riesame, con possibile convocazione di una conferenza di servizi. Ai fini della decisione nel merito, il Collegio ha ritenuto necessario chiarire se l’intervento rientri nelle categorie soggette ad acquisizione di un parere preventivo o alla presentazione di una SCIA antincendio, considerando la potenza dell’impianto termico di 99,48 kW, la superficie della nuova porzione interrata di 192 m² e l’altezza antincendio dell’edificio inferiore a 24 metri. Deve inoltre essere verificata la sussistenza dei presupposti per l’attivazione della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. 380/2001.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione, sospendendo l’espressione del parere e disponendo l’acquisizione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di una relazione istruttoria elaborata sulla base degli elementi forniti dal Comune di Monza e dal Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. La relazione dovrà chiarire, entro 60 giorni, sia l’assoggettamento dell’intervento agli adempimenti di prevenzione incendi sia la sussistenza dei presupposti per la conferenza di servizi. Prima dell’invio al Consiglio di Stato, essa dovrà essere trasmessa ai ricorrenti, ai quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 30 giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni. Il Collegio ha precisato che, in caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già acquisiti. L’istanza cautelare è stata respinta perché non è emerso il periculum in mora, indipendentemente dalla verifica del fumus boni iuris. Ogni decisione in rito e nel merito è stata espressamente riservata.

Osservazioni

Assoggettamento alla normativa antincendio

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà verificare se l’intervento edilizio rientri tra quelli per i quali la normativa di settore richiede l’acquisizione di un parere preventivo o la presentazione di una SCIA antincendio, tenendo conto della potenza dell’impianto di produzione di calore pari a 99,48 kW, della superficie della nuova porzione interrata pari a 192 m² e dell’altezza antincendio dell’edificio inferiore a 24 metri.

Art. 20 d.P.R. 380/2001 - Conferenza di servizi

La relazione istruttoria dovrà chiarire se ricorrano, nel caso concreto, i presupposti di fatto e di diritto per l’attivazione della conferenza di servizi prevista dall’art. 20 del d.P.R. 380/2001.

Istruttoria e contraddittorio

La relazione dovrà essere predisposta sulla base degli elementi forniti dal Comune di Monza e dal Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e dovrà essere preventivamente trasmessa ai ricorrenti per consentire loro di formulare osservazioni e controdeduzioni entro un termine non inferiore a 30 giorni.

Istanza cautelare

La domanda cautelare è respinta perché non è ravvisabile il periculum in mora; il Collegio non ha quindi ritenuto necessario definire, ai fini cautelari, la questione relativa alla sussistenza del fumus boni iuris.

Norme richiamate

  • d.P.R. 380/2001

    Il Consiglio di Stato ha richiesto di verificare la sussistenza dei presupposti per l’attivazione della conferenza di servizi nell’ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 20.

  • art. 20 d.P.R. 380/2001

    La disposizione è indicata quale base normativa per la verifica dell’eventuale attivazione della conferenza di servizi.

  • art. 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo

    le tutele previste dalla Convenzione (e segnatamente l’art. 6 sulla ragionevole durata dei processi) sono riferibili anche al ricorso straordinario

    Il principio della ragionevole durata del processo si applica anche al procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • sentenza Corte costituzionale n. 63 del 2023

    È richiamata per affermare l’applicabilità delle garanzie convenzionali, inclusa quella sulla ragionevole durata, al ricorso straordinario.

  • sentenza Corte europea dei diritti dell’uomo, Sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani contro Italia

    È richiamata quale precedente a sostegno dell’estensione delle tutele dell’art. 6 CEDU al ricorso straordinario.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando gli atti disponibili non consentono di accertare compiutamente i presupposti tecnici e giuridici della controversia, il Consiglio di Stato può sospendere l’espressione del parere e disporre incombenti istruttori, riservando ogni decisione in rito e nel merito.
  • Gli incombenti istruttori disposti nel ricorso straordinario devono essere svolti assicurando il contraddittorio con i ricorrenti, ai quali la relazione istruttoria deve essere previamente comunicata per consentire osservazioni e controdeduzioni entro un termine adeguato.
  • L’ingiustificato mancato adempimento agli incombenti istruttori non impedisce la definizione del ricorso, che può essere deciso sulla base della documentazione già acquisita.
  • Ai fini della tutela cautelare nel ricorso straordinario, l’assenza del periculum in mora è sufficiente a respingere la domanda, anche senza una definizione della questione relativa al fumus boni iuris.
  • Il principio della ragionevole durata del processo, previsto dall’art. 6 CEDU, trova applicazione anche al procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Diniego di permesso di costruire e prevenzione incendi

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un proprietario e da due società proprietarie di beni immobili contro il Comune di Monza e il Ministero dell’interno, nei confronti di un condominio. Sono stati impugnati il diniego di permesso di costruire del 10 dicembre 2024, una nota dei Vigili del Fuoco del 31 maggio 2024 con richiesta di una nuova pratica antincendio e una nota del 25 novembre 2024 con cui i Vigili del Fuoco hanno negato di esprimere un nuovo parere sulla pratica edilizia per difetto di legittimazione.

Premesse e richiesta dei ricorrenti

Nel novembre 2019 i ricorrenti avevano presentato una domanda di permesso di costruire per la ristrutturazione di un fabbricato esistente e la realizzazione di un nuovo edificio residenziale su un’area adiacente. Con il ricorso hanno dedotto plurimi motivi di illegittimità e hanno chiesto la sospensione degli atti impugnati, anche mediante un ordine di riesame e l’eventuale convocazione di una conferenza di servizi.

Necessità di integrazione istruttoria

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso non fosse ancora maturo per la decisione. La documentazione disponibile non consente infatti di stabilire con sufficiente certezza:

  • se l’intervento edilizio sia soggetto all’acquisizione di un parere preventivo dei Vigili del Fuoco o alla presentazione di una SCIA antincendio;
  • se sussistano i presupposti per l’attivazione della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. 380/2001.

A tal fine è stata richiesta una relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, predisposta sulla base degli elementi forniti dal Comune di Monza e dal Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Parametri tecnici da verificare

La relazione dovrà considerare le caratteristiche dell’intervento indicate dai ricorrenti: l’impianto di produzione di calore ha una potenza di 99,48 kW, inferiore alla soglia di 116 kW; la nuova porzione interrata ha una superficie di 192 m², inferiore alla soglia di 300 m²; l’altezza antincendio dell’edificio è inferiore a 24 metri. Il parere non risolve nel merito la rilevanza di tali dati, ma ne dispone la verifica nell’ambito dell’istruttoria.

Contraddittorio e termini

Il Ministero dovrà completare la relazione entro 60 giorni dalla comunicazione del parere. Prima della trasmissione al Consiglio di Stato, la relazione dovrà essere inviata ai ricorrenti, ai quali dovrà essere concesso un termine non inferiore a 30 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni. In caso di mancato e ingiustificato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente agli atti.

Domanda cautelare

La domanda cautelare è stata respinta. Il Collegio ha ritenuto insussistente il periculum in mora, precisando che tale carenza è sufficiente a escludere l’accoglimento della sospensione anche senza definire la questione relativa al fumus boni iuris.

Ragionevole durata del procedimento

Il Consiglio di Stato ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani contro Italia, per ricordare che le garanzie dell’art. 6 CEDU, compresa quella relativa alla ragionevole durata del processo, si applicano anche al ricorso straordinario.

Conclusioni

La Sezione ha respinto l’istanza cautelare e ha sospeso l’espressione del parere, rinviando la trattazione a un’adunanza da fissare nel secondo trimestre del 2026. Ogni decisione in rito e nel merito è rimasta impregiudicata.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziConferenza di serviziRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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