Cassazione Penale, Ordinanza n. 25673/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello, deduceva con due motivi tra loro connessi la violazione del diritto di difesa in relazione alla possibilità di chiedere la revisione delle analisi e un correlato vizio di motivazione. La censura sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avesse errato nel negare rilievo alla documentazione che avrebbe attestato l'invio, da parte dell'imputato, di una raccomandata A/R del 12 luglio 2021 diretta a chiedere la revisione delle analisi dopo la ricezione del referto negativo delle prime analisi. La Suprema Corte rileva però che la doglianza riproponeva questioni già esaminate e disattese dalla Corte di merito con argomenti giuridicamente corretti, evidenziando inoltre che nel fascicolo per il dibattimento non risultava presente la raccomandata indicata e che, dal verbale dell'udienza del 12 giugno 2025, non emergeva la sua produzione come invece sostenuto dal difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già vagliate e correttamente respinte dalla Corte di appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo alla giurisprudenza costituzionale citata.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza introdurre specifiche ragioni di critica alle argomentazioni della decisione impugnata.
- La deduzione di un vizio del diritto di difesa o di motivazione non è sufficiente se il ricorrente non confronta in modo puntuale le rationes decidendi della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia accertato l'assenza nel fascicolo di un documento decisivo asseritamente prodotto.
- Ai fini delle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende richiede che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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