Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3456/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di consegna all'autorità albanese per estradizione processuale, deducendo: (i) carenza di motivazione e violazione di legge per mancata indicazione degli elementi investigativi che avrebbero collegato l'utenza Sky ECC codice S6EMTP al ricorrente; (ii) sottovalutazione e vizio di motivazione in ordine al grave rischio per la sua incolumità personale in Albania, atteso che era stato collaboratore di giustizia, vittima di almeno quattro attentati e sottoposto a protezione poi revocata; (iii) omissione di acquisire informazioni alle autorità albanesi circa la protezione, le ragioni della revoca, la rilevanza della collaborazione e l'idoneità/praticabilità delle misure carcerarie e protettive.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto in parte il ricorso: ha dichiarato inammissibile per aspecificità il primo motivo (contestazione generica sull'identificazione dell'utenza), ma ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo relativi al rischio per l'incolumità del ricorrente e alle lacune istruttorie. La sentenza di merito è stata annullata e il processo rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Milano perché integri la motivazione e acquisisca le informazioni necessarie dallo Stato richiedente (Albania) circa le garanzie di sicurezza e le condizioni detentive del luogo di destinazione, nonché le misure specifiche previste per la protezione del collaboratore.

Norme richiamate

  • art. 700 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di censura relativo alla motivazione: norma processuale sulle forme di impugnazione (richiama la corretta indicazione dei capi di doglianza), ma la Corte ha ritenuto la censura aspecifica.

  • art. 705 cod. proc. pen.

    comma 1 e comma 2, lett. c)

    Disciplina i casi di rifiuto dell'estradizione e le garanzie richieste. La Corte ricorda che non sempre il rischio di vendetta privata è causa di rifiuto, salvo che sia connesso alla specifica condizione di collaboratore con rischi derivanti dalle scelte statuali del Paese richiedente.

  • art. 698 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla valutazione delle condizioni per la consegna; qui contestata perché la Corte di merito non avrebbe adeguatamente valutato il rischio concreto per l'estradando.

  • art. 704 cod. proc. pen.

    Imposto l'obbligo di richiesta di informazioni allo Stato richiedente quando necessario: la Corte di legittimità ricorda che tali acquisizioni erano opportune per valutare la reale esposizione al pericolo e le garanzie offerte.

  • Convenzione europea sulla estradizione (1957) e accordi bilaterali

    Convenzione europea del 1957 ratificata con L. n. 300/1963; Accordo Italia-Albania aggiuntivo L. n. 204/2003; Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate Strasburgo 1983 L. n. 334/1988

    La Corte precisa il criterio di sommaria delibazione per i documenti allegati alla domanda di estradizione: l'autorità italiana deve verificare che la documentazione sia, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, apprezzabile come evocativa di elementi a carico.

  • Cass. Sez. 6, n. 9758 del 30/01/2014 (Bulgaru)

    Giurisprudenza richiamata sul principio della sommaria delibazione dei documenti di estradizione: non si richiede piena valutazione di merito ma controllo dell'idoneità documentale.

  • Cass. Sez. 6, n. 6488 del 20/01/2015 (Wnuk)

    Giurisprudenza in materia di rischi di ritorsioni private: la Corte distingue tra vendette individuali e rischi connessi alla qualità di collaboratore; quest'ultimi possono richiedere maggiore attenzione e, se collegati a scelte istituzionali del Paese richiedente, non possono essere automaticamente considerati come meri rischi privati.

  • Cassazione penale, sentenza n. 30318 del 13/06/2024

    Citata come riferimento sul possibile rilievo dell'eventuale inerzia dello Stato richiedente nella protezione dei detenuti e sulla necessità di verificare garanzie concrete.

Massime di principio

  • In materia di estradizione processuale l'autorità italiana effettua una 'sommaria delibazione' della documentazione: non valuta pienamente il merito, ma verifica che gli atti siano idonei a evocare elementi a carico nel sistema processuale dello Stato richiedente.
  • Il rischio di vendetta privata di terzi non è automaticamente motivo di rifiuto dell'estradizione; tuttavia, se il pericolo è connesso alla qualità dell'estradando come collaboratore di giustizia e alle scelte istituzionali del Paese richiedente, la circostanza va valutata con attenzione e può incidere sulla decisione.
  • La Corte che decide su una richiesta di estradizione deve, quando necessario, richiedere informazioni supplementari allo Stato richiedente (es. destinazione carceraria, misure di protezione concrete, motivi della revoca di programmi di protezione) prima di ritenere sussistenti le condizioni per la consegna.
  • La distanza temporale dell'ultimo attentato non è di per sé decisiva: contesti di criminalità organizzata possono generare rischi persistenti e ritorsivi nel tempo, dunque occorre valutare il complesso delle circostanze e le garanzie offerte.
  • Per escludere concretamente il rischio per l'estradando è necessaria conoscenza certa del carcere di destinazione e delle misure che lo separano o proteggono rispetto a persone individuate come responsabili; in mancanza di tali elementi l'estradizione può essere rimessa in dubbio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.